confusa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se il fatto che mio fratello abbia acquistato, nel 30 ottobre 2015, un garage per la cifra di € 30000, tramite un assegno bancario non trasferibile, possa costituire un motivo di sanzione da parte di ADER. O addirittura che possa costituire un reato...
Infatti vorrebbe rivenderlo.

Un saluto

Confusa
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
motivo di sanzione da parte di ADER
Nessuna sanzione. E che cosa c'entra L'agenzia delle entrate-Riscossione?
O addirittura che possa costituire un reato...
Nessuna norma, tanto meno di carattere penale, vieta di pagare con assegno bancario.
vorrebbe rivenderlo
Il potenziale acquirente, e/o la banca che finanzierà l’operazione, potrebbero sollevare eccezioni a fronte della compravendita non quietanzata (contestualmente alla compravendita). In questo caso, sarà necessario farsi rilasciare la quietanza dal venditore, che dichiarerà di aver ricevuto il pagamento dopo l’atto di compravendita.
Se la quietanza sarà rilasciata per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà soggetta all'imposta di registro in termine fisso, in misura proporzionale, con l'aliquota dello 0,50%.

 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
buonasera, l'acquisto è stato fatto tramite rogito notarile.
All'interno dell'atto sarà menzionato l'assegno (banca, data, numero, importo) quindi non si pongono problemi fiscali di sorta.
 

confusa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il dubbio nasce dal fatto che, mi hanno riferito, in seguito alla legge Bersani (2010?) esistano delle restrizioni sull'uso di assegni bancari per compravendite superiori a...forse € 5000?
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
guardi il problema riguarda solo il venditore che, con l'assegno bancario, non ha la certezza immediata che potrà effettivamente incassare la somma presentando l'assegno in banca (cioé potrebbero mancare le disponibilità sul conto corrente).

Se invece ci fossero stati problemi fiscali e/o di antiriciclaggio, il Notaio avrebbe certamente segnalato la circostanza...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
mi hanno riferito, in seguito alla legge Bersani (2010?) esistano delle restrizioni sull'uso di assegni bancari per compravendite superiori a...forse € 5000?
Ti hanno riferito male.
Bersani c'entra solo perché quando era Ministro dello sviluppo economico fu emanato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui art. 35, comma 22, recita:
All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. [omissis].
E il successivo comma 22.1 recita:
[omissis]
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Quindi, se il pagamento con assegno bancario fu eseguito dopo il 4 luglio 2006, ed è stata riportata in atto apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà delle parti con l'indicazione delle modalità di pagamento, nessuna sanzione è applicabile.
Se invece il pagamento fu eseguito prima del 4 luglio 2006 l'obbligo di cui sopra, di dichiarare in atto le modalità di pagamento, non sussisteva.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'assegno bancario è emesso dal coorrentista, quello circolare lo emette la banca. Entrambi possono essere trasferibili.
 

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