Allora...se vai da un professionista non è assodato che trovi subito una persona qualificata.
Se così fosse non esisterebbe che il 50% degli avvocati "perde".
Ora non mi piace dover ogni qual volta dover supportare quanto affermo...quando basterebbe un minimo di ricerca per verificarne la fondatezza:
ll prepossesso nello stesso Comune. E’ innanzitutto disposto che può chiedere l’agevolazione “prima casa” chi non sia titolare “esclusivo” (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui e' situato l'immobile da acquistare. In altri termini, la titolarità di quote (di proprietà, di usufrutto, eccetera) non impedisce un nuovo acquisto agevolato (salvo che non si tratti di contitolarità con il proprio coniuge).
Ne consegue che è agevolato il nuovo acquisto compiuto di chi già abbia nel medesimo Comune una quota di comproprietà (di qualsiasi entità: dall’1 al 99 per cento) di altra abitazione, a meno che l’altra quota sia del coniuge e a meno che questa quota preposseduta sia stata acquistata con le agevolazioni.
E lo scrive un notaio che ci mette la "faccia":
<p>Uno dei principali requisiti per ottenere l’agevolazione “prima casa” è quello di non avere nel proprio patrimonio la titolarità dei diritti la cui presenza è stabilita dalla legge appunto come impeditiva dell’agevolazione. <br /><br /><strong>Il prepossesso nello stesso Comune.</strong> E’...
www.notaio-busani.it
I presupposti per l’agevolazione prima casa per l’acquisto e per la successione sono, in sostanza gli stessi: essere residenti (o acquisire la residenza nei 18 mesi) nel Comune, non essere interamente proprietari di altra abitazione nello stesso Comune, non essere proprietari, neppure per quote, di altro immobile acquistato come prima casa
E lo scrive il Consiglio Notarile di Parma.
www.consiglionotarileparma.org
La legge n. 208/2015 consente eccezionalmente di richiedere le agevolazioni nel caso in cui si sia titolari di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa a condizione che ci si impegni all’alienazione di detta abitazione preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto, pena la decadenza dal beneficio.
Quindi falso che non si possa essere (seppur temporaneamente) proprietari di 2 abitazioni su cui si gode dei benefici "prima casa".
Quanto poi alla "ripetibilità" del beneficio "prima casa" per chi già sia comproprietario di quota di immobile per Successione e proceda ad un nuovo acquisto "esclusivo"
rimando alla lettura delle Circolari Agenzia delle Entrate n° 44/E del 7 maggio 2001 e della n° 18 del 29 Maggio 2013
Infine "dichiaro" che ...in considerazione della vastità di casistiche, eccezioni e particolarità applicabili...andiate a farVi assistere da un professionista qualificato...magari provandone più d'uno se avete dubbi...ma
pagandone il giusto compenso....che mi sto stancando a star qui a pettinar le bambole....
a gratisse
Ad majora