Come noto la legge 83/12 all'articolo 1 ha introdotto una serie di importanti modifiche in merito alle agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare, ha previsto l'aumento della detrazione IRPEF per gli interventi sul patrimonio edilizio al 50% e l'aumento del limite massimo di spesa ad euro 96.000, relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 26.6.2012 al 30.6.2013.
Tuttavia, il citato art. 11, D.L. 83/2012 ha modificato soltanto il co. 1 dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, e non il co. 3, con la conseguenza che l'aumento della detrazione al 50% non spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Per questi, la detrazione rimane al 36% del valore degli interventi eseguiti calcolata sul 25% del prezzo di compravendita entro l'importo massimo di euro 48.000.
Tuttavia, il citato art. 11, D.L. 83/2012 ha modificato soltanto il co. 1 dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, e non il co. 3, con la conseguenza che l'aumento della detrazione al 50% non spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Per questi, la detrazione rimane al 36% del valore degli interventi eseguiti calcolata sul 25% del prezzo di compravendita entro l'importo massimo di euro 48.000.