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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11062" data-attributes="member: 4594"><p>Nel suo caso si può affermare che il rischio è astratto tanto piu' che non è detto che la presenza di una donazione determini di per sé una rivendica del bene da parte di terzi. Tant’è vero la Cassazione (sent. 17.3.1994 n. 2541) ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie l’art. 1481 c.c. in quanto tale norma presuppone che “il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo o putativo, ove esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l’evizione possa verificarsi ….” con la conseguenza che “il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa (nel caso esaminato dalla corte) sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia”.</p><p>Nel suo caso, tale rischio come detto pare minimo , dal momento che le donazioni, fatte a favore di tutti e tre i figli pare siano state eque e vi sia stata piena accettazione da parte di tutti della donazione.</p><p></p><p>Unico problema ( visto che verso i beni di provenienza donativa c'è da parte del mercato anche psicologicamente una certa diffidenza) sta nel fatto che Lei possa riscontrare qualche difficoltà nell' ottenimento di un possibile mutuo o in sede di possibile rivendita. </p><p></p><p>Concludo che ( secondo la scadenza che viene prima) decorsi 20 anni dalla donazione o 10anni dalla successione il suo immobile acquisterà sicurezza di circolazione perchè ogni timore anche psicologico verrà meno</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11062, member: 4594"] Nel suo caso si può affermare che il rischio è astratto tanto piu' che non è detto che la presenza di una donazione determini di per sé una rivendica del bene da parte di terzi. Tant’è vero la Cassazione (sent. 17.3.1994 n. 2541) ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie l’art. 1481 c.c. in quanto tale norma presuppone che “il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo o putativo, ove esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l’evizione possa verificarsi ….” con la conseguenza che “il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa (nel caso esaminato dalla corte) sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia”. Nel suo caso, tale rischio come detto pare minimo , dal momento che le donazioni, fatte a favore di tutti e tre i figli pare siano state eque e vi sia stata piena accettazione da parte di tutti della donazione. Unico problema ( visto che verso i beni di provenienza donativa c'è da parte del mercato anche psicologicamente una certa diffidenza) sta nel fatto che Lei possa riscontrare qualche difficoltà nell' ottenimento di un possibile mutuo o in sede di possibile rivendita. Concludo che ( secondo la scadenza che viene prima) decorsi 20 anni dalla donazione o 10anni dalla successione il suo immobile acquisterà sicurezza di circolazione perchè ogni timore anche psicologico verrà meno [/QUOTE]
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