Ripeto: se c'è una data entro la quale fare il rogito, e la stessa data è quella prevista per l’avveramento della condizione sospensiva “ottenimento mutuo”, bisogna attendere quella data.
Passata quella data ( quindi da subito se è già passata) , il contratto condizionato non potrà diventare efficace e potrai restituire l’assegno di caparra e vendere ad altri.
Il fatto che la condizione non si avveri per “colpa” o ritardi di qualcuno (comune, banca,
acquirente o venditore stesso) non rileva: no mutuo in tempo, no contratto efficace.
Quando rendi l’asegno ti farai firmare “reso assegno di caparra per non avveramento nei tempi previsti della condizione sospensiva”.
Comunque è un contratto mal fatto, perché di norma la condizione sospensiva deve avere un termine precedente al rogito, proprio per evitare incertezze che si prolungano fino all’ultimo momento.
Suggerimento personale: prima di rendere l’assegno, accertati che la concessione edilizia ( che dici esistere ma non possiedi ) sia davvero esistente: altrimenti avresti gli stessi problemi con qualsiasi futuro aspirante acquirente.