gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
secondo me il principio disatteso sarebbe che in Italia "serve" una montagna di carte per giustificare costi altrimenti non giustificabili
i diritti violati, nessuno...
 

griz

Membro Storico
Professionista
ho letto ed ho capito:
L'accettazione è praticamente il ribadire che si è eredi e generare una scrittura che si trascrive in conservatoria dei registri immobiliari. Nella procedura della denuncia di successione è prevista la trascrizione da parte dell'ufficio del registro che riceve il documento (per questo non mi quadrava) ma a quanto pare la storia è piena di successioni non trascritte o trascritte col ritardo di anni, quindi, siccome all'atto di compravendita il notaio è obbligato a fare un'indagine delle trscrizioni ne venti anni precedenti, non troverebbe la trascrizione della successione appena registrata, quindi si procede a creare un doppione. Pagando
sicuramente basterebbe strutturare un sistema di gestione delle trascrizioni dei passaggi per successione sui registri immobiliari come per gli atti tra vivi e si risolverebbe. Forse in futuro
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho sempre apprezzato il Notaio D'Ambrosio per le sue risposte chiare e la sua disponibilità.

Quanto al suo articolo confesso però che mi sono fatto due domande:
- è più onesto di altri suoi colleghi a dire con semplicità come stanno realmente le cose, o ha questa volta dato una risposta riduttiva e semplificativa?

Purtroppo ricordo una nota del Notariato che invece faceva una dotta disquisizione per sostenere la assenza di valenza della dichiarazione di successione, che avrebbe solo fini fiscali: il che contrasterebbe però con l'obbligo di volturare entro 30gg alla presentazione della dichiarazione.

Propendo per la la risposta di D'Ambrosio.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Vende l'immobile ereditato e per procedere deve fare accettazione dell'eredità, so che è una procedura ineluttabile ma non ne capisco la necessità.
È necessaria, in quanto svolge una funzione fondamentale in caso di esercizio dell’azione di petizione di eredità da parte dell’erede effettivo contro l’erede apparente, perché blocca l’azione nei confronti degli aventi causa dall’erede apparente che siano in buona fede (art. 534 c.c.).
Tale norma assicura infatti un’adeguata protezione al terzo acquirente, facendo salvi i diritti acquistati dai terzi aventi causa dall’erede apparente, purché concorrano le seguenti condizioni:
1) l’acquisto deve essere effetto di una convenzione a titolo oneroso;
2) i terzi devono provare di aver contrattato in buona fede;
3) prima dell’acquisto ereditario da parte dell’erede effettivo o della citazione
dell’azione di petizione, devono essere stati trascritti sia l’accettazione tacita
dell’eredità
, sia l’acquisto del terzo dall’erede apparente.
Se mancasse la trascrizione dell’acquisto a titolo di erede, l'immobile risulterebbe gravato da un peso.
Il notaio ha dunque l’obbligo professionale di effettuare la trascrizione dell’acquisto a causa di morte. In mancanza, risponderebbe nei confronti dell’acquirente (qualora non lo avesse informato delle conseguenze della mancata trascrizione e non avesse ricevuto espresso consenso a non effettuare la trascrizione).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ricordo una nota del Notariato che invece faceva una dotta disquisizione per sostenere la assenza di valenza della dichiarazione di successione, che avrebbe solo fini fiscali.
Infatti, ai fini della continuità delle trascrizioni non ha alcun valore la trascrizione del
certificato di successione prescritta dall’art. 5 del T.U. sulle imposte ipotecarie e catastali.
Si tratta di una formalità posta dalla legge fiscale, che attua una pubblicità notizia
circa la presentazione di tale dichiarazione, ma non comporta pubblicità dell’acquisto
ereditario, come precisa la stessa norma fiscale. D’altra parte, se si considera che la
dichiarazione di successione deve essere presentata anche dal chiamato all’eredità, si può facilmente concludere che la trascrizione informa che è stata presentata una dichiarazione di successione dal defunto ai suoi successibili, ma non anche che questi hanno compiuto atto di accettazione tacita di eredità.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
si può facilmente concludere che la trascrizione informa che è stata presentata una dichiarazione di successione dal defunto ai suoi successibili, ma non anche che questi hanno compiuto atto di accettazione tacita di eredità.

Tutto giusto: forse il facilmente mi pare di troppo ...

Intendiamoci: capisco l'eventualità dell'erede apparente ecc.
in caso di esercizio dell’azione di petizione di eredità da parte dell’erede effettivo contro l’erede apparente, perché blocca l’azione nei confronti degli aventi causa dall’erede apparente che siano in buona fede (art. 534 c.c.).

ma questo distinguo ttra sfera fiscale e sfera civilistica (o come si debba chiamare) era la modalità più semplice per riconoscere i diritti dell'avente causa dall'erede apparente?

A giudicare dallo stupore generalizzato sul tema, e dalle risposte non sempre all'unisono da parte dei notai, sembrerebbe che la attuale sistuazione non sia delle più felici.

p.s.: ho recentemente rilevato la quota ereditaria di mia sorella su un immobile di nostro bisnonno. E' pur vero che la successione risaliva a più di 20 anni fa, ma il notaio alla mia domanda se occorresse fare qualcosa in merito alla accettazione (che non abbiamo mai fatto esplicitamente, salvo sia tale l'atto di divisione), mi ha risposto: tutte balle!
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Tutte balle??? Vi è una contraddizione in termini da parte del notaio...E' il plurale
che stona...Ed il singolare miagola per l'esclusione...Cappitto mi avrà, lui, il notaro
delle mie brame??? qpq.
 

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