In merito al mio post del 13.09.10 stesso oggetto rimetto un aggiornamento,ancora più completo, relativo alla abolizione del canone Rai:
Da Mia Econimia del 22.09.10
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Canone Rai abolito per gli over 75
Immagine a corredo dell'articolo - Canone Rai abolito per gli over 75 - miaeconomia.leonardo.it (22/09/2010)
Mentre su Facebook e sui blog dei consumatori impazzano gli appelli per chiederne l’abolizione, una circolare dell’Agenzia delle Entrate annuncia l’esenzione del canone Rai per gli abbonati di lungo corso. E’ la circolare 46/E a dettare le istruzioni per evitare il pagamento dei 109 euro annui per chi ha superato i 75 anni.
Una bella notizia? Insomma. A ben guardare non sembra proprio, dal momento che le condizioni specificate per i richiedenti sono assai limitative. Gli over 75 devono, infatti, avere un limite di reddito bassissimo che, insieme al coniuge, non superi 500 euro al mese e nessuna badante in casa.
Un’esenzione che così, oltre a far discutere, è stata anche fatta sospirare, visto che entra in vigore a quasi tre anni dalla data di nascita ufficiale.
Va, infatti, ricordato che il canone zero per gli anziani è stato introdotto dalla legge Finanziaria del 2008, ma per essere operativo avrebbe avuto bisogno di un decreto attuativo da parte del ministero dell’Economia, che però non ha mai visto la luce. E dopo un paio di mesi, la legge 31/2008 ne ha cambiato le regole, cancellando l’obbligo di un decreto attuativo e il tetto agli sconti che secondo la Finanziaria non sarebbero potuti costare allo stato più di 500mila euro.
Ai contribuenti, poi, nessuno ha più spiegato come comportassi, mentre la Rai ha demandato tutto nelle mani dell’amministrazione finanziaria che ora si è pronunciata ribadendo comunque che la disposizione è quella di tutelare i telespettatori che si trovano in una situazione di effettiva necessità economica.
L’Agenzia ha, infatti, stabilito il limite di reddito massimo per ottenere l’esonero: 6.713,98 euro, rappresentato dalla somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge convivente e riferito all’anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell’esenzione.
Rientrano nel calcolo, il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o dal modello Cud (per chi è esonerato dalla dichiarazione), i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti), le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica e i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Restano, invece, esclusi dal calcolo i redditi esenti da IRPEF (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite Inail), il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni e gli altri redditi soggetti a tassazione separata.
Per quanto riguarda le modalità di adesione, va detto che per quanti avessero i requisiti basta compilare la dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Il modulo va consegnato agli uffici locali o territoriali o spedito tramite plico raccomandato senza busta e con la fotocopia del documento di identità all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 10121 – Torino.
I contribuenti che fruiscono del beneficio per la prima volta devono presentare la dichiarazione entro il 30 aprile. Mentre se la richiesta si riferisce al secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per l’esenzione relativa al secondo semestre 2010, la dichiarazione sostitutiva va prodotta entro il prossimo 30 novembre. Stesso termine per gli utenti che, in possesso dei requisiti di esenzione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno omesso il versamento senza presentare alcuna domanda agli uffici dell’Agenzia.
Infine, chi ha pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche in presenza delle condizioni di ammissione al beneficio, può richiedere la restituzione. Il rimborso, in contanti, avverrà presso gli uffici postali."