Franci63

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Proprietario Casa
Il decorso del termine, per giurisprudenza abbastanza consolidata ed anche recente, indicato se non da ritenersi, in scrittura, perentorio e tassativo utilizzando tali specifici termini ed anche possibilmente ancorandoli specificamente ad un motivo preferibilmente soggettivo (salute cambio lavoro e citta' o altro parallelo acquisito da parte del venditore) e non oggettivo, è da ritenersi "meramente" ordinatorio ed in quanto tale superabile, in special modo se le parti ritengono di addivenire alla compravendita.
Il decorso del termine ha un diverso valore in funzione del contesto; quello di cui parli tu è corretto, ad esempio, per la data prevista per stipulare un contratto di compravendita.
Ma non per il termine di una condizione sospensiva: tale data è da considerarsi tassativa, a meno di nuovi accordi tra le parti.
In ogni caso non mi pare che sia questo il problema: che è purtroppo quello di un aspirante acquirente che se ne approfitta dello stato di bisogno e dalla mancanza di competenza della venditrice.
Se la condizione sospensiva per il mutuo si fosse avverata, come sembra di aver capito,
la venditrice avrebbe dovuto ricevere la caparra, e l’acquirente l’avrebbe persa se non avesse voluto rogitare secondo gli accordi contrattuali presi.
Sicuramente anche l’agenzia non ha tutelato la venditrice, la quale peraltro non sa nemmeno se le verrà chiesto di pagare le provvigioni.
Dispiace, ma la vendita fai da te , senza avere un minimo di competenza, porta inevitabilmente con se una serie di problemi, spesso, come in questo caso, di una certa gravità.
 

chiacchia

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La cosa è seria perché se la banca mette a disposizione il mutuo questo si deve tramutare in soldi ossia un assegno circolare, ma chi mi dice che l'assegno anche se circolare è buono? lo sapete che esistono assegni circolari clonati e altre truffe del genere? essendo uno straniero e con contorni un poco strani io non mi fiderei.
Tizianella mi dispiace per la situazione in cui ti trovi, abbiamo potuto percepire che è di grande difficoltà, ma stai rischiando di trovarti in un guaio aggiunto alla difficoltà che già hai, una cosa è certa le tasse tu le pagherai su quanto dichiarato e se dichiari 150.000 tu pagherai per tale somma non per la somma che ti vogliono rifilare, io al costo di perdere la vendita andrei presso la banca che deve erogare i soldi e li metterei a conoscenza delle cose e quantomeno di avvisarli che sarai tu di persona a cambiare l'assegno e non altri.
Se hai la possibilità di chiedere l'aiuto a un avvocato gli dici chiaramente che non lo puoi pagare se non al compimento o di questa o della prossima vendita dell'immobile.
Tanti auguri comunque
 

Sergios

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La banca ritiene di essere pronta, quindi le parti ben potrebbero far "rivivere" quanto oggetto di non si è capito bene quale tipo di impegno.
Non mi spaventarei delle somme erogate, un acquisto di questo tipo è "trilatere", in sede di stipula, usualmente presso la banca, quest'ultima o consegna il circolare alla venditrice o si impegna, irrevocabilmente, a bonificare la somma oggetto di mutuo (solitamente l'80% la residua parte dovrebbe averla versata quale acconto o cosa altro l interessato o la versa in sede di stipula a mezzo circolari) solo all atto del consolidamento dell ipoteca, a proprio favore, sull'immobile oggetto di compravendita, operazione che solitamente si perfeziona n un paio di settimane....pandemia a parte.
Ergo, se questa l.operazione, Tizianella dovrebbe avere il 20% del prezzo gia' convenuto, quale anticipo e quale versamento diretto in sede di stipula, nel mentre l'I80% se non a mezzo circolare in stipula, a mezzo bonifico che la Banca effettuerà a favore della venditrice in un paio di settimane lavorative.. almeno questa è la abituale prassi delle banche in tali operazioni..
 

Franci63

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Proprietario Casa
una cosa è certa le tasse tu le pagherai su quanto dichiarato e se dichiari 150.000 tu pagherai per tale somma non per la somma che ti vogliono rifilare,
Il venditore non deve pagare tasse o imposte.
Ergo, se questa l.operazione, Tizianella dovrebbe avere il 20% del prezzo gia' convenuto,
Troppo ottimista; molta gente fa proposta di acquisto lasciando magari solo 1/2000 euro di caparra. In questo caso ,poi, pare che la somma, trattenuta in deposito dall'agente a causa della presenza della condizione sospensiva, non le sia nemmeno stata consegnata dopo l'approvazione del mutuo.
 

Sergios

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Beh...se la casa costa 1000 e la.banca eroga 800 in sede di stipula il comprarore deve coprire la differenza dandole in toto o integrando quanto, poco o molto, ha dato in sede di anticipo...altrimenti il Notaio non stipula...
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh...se la casa costa 1000 e la.banca eroga 800 in sede di stipula il comprarore deve coprire la differenza dandole in toto o integrando quanto, poco o molto, ha dato in sede di anticipo...altrimenti il Notaio non stipula...
Ma qua l’acquirente non vuole pagare tutta la somma promessa, vuole modificare l’accordo, e la venditrice si è detta costretta ad accettare, per necessità.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
La dichiarazione dei redditi non contiene i dati del patrimonio mobiliare.
no perché già paghiamo le tasse in un altro modo, ma se ho un introito di una vendita non la devo dichiarare o no?
Ma qua l’acquirente non vuole pagare tutta la somma promessa, vuole modificare l’accordo, e la venditrice si è detta costretta ad accettare, per necessità.
Infatti se ho capito bene, nel rogito si dichiara di vendere a 150.000 cosi la banca eroga 120.000 e ora che la banca ha accordato il prestito dell'80% ossia 120.000 l'acquirente vuole pagare solo i 120.000 ma il rogito deve restare a 150.000 ossia deve dichiarare falsamente di ricevere 30.000 in contanti cosa non ammessa come pensano di cavarsela? la cosa puzza e poi c'è l'assegno che ha l'agenzia ma di quanto è? ed è emesso a nome di chi? la cosa.... PUZZA
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se ho un introito di una vendita non la devo dichiarare o no?
Nella dichiarazione dei redditi si dichiarano... i redditi. Il prezzo di una vendita immobilare non costituisce un reddito. Costituisce reddito solamente la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Ma esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
 

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