Il decorso del termine ha un diverso valore in funzione del contesto; quello di cui parli tu è corretto, ad esempio, per la data prevista per stipulare un contratto di compravendita.Il decorso del termine, per giurisprudenza abbastanza consolidata ed anche recente, indicato se non da ritenersi, in scrittura, perentorio e tassativo utilizzando tali specifici termini ed anche possibilmente ancorandoli specificamente ad un motivo preferibilmente soggettivo (salute cambio lavoro e citta' o altro parallelo acquisito da parte del venditore) e non oggettivo, è da ritenersi "meramente" ordinatorio ed in quanto tale superabile, in special modo se le parti ritengono di addivenire alla compravendita.
Ma non per il termine di una condizione sospensiva: tale data è da considerarsi tassativa, a meno di nuovi accordi tra le parti.
In ogni caso non mi pare che sia questo il problema: che è purtroppo quello di un aspirante acquirente che se ne approfitta dello stato di bisogno e dalla mancanza di competenza della venditrice.
Se la condizione sospensiva per il mutuo si fosse avverata, come sembra di aver capito,
la venditrice avrebbe dovuto ricevere la caparra, e l’acquirente l’avrebbe persa se non avesse voluto rogitare secondo gli accordi contrattuali presi.
Sicuramente anche l’agenzia non ha tutelato la venditrice, la quale peraltro non sa nemmeno se le verrà chiesto di pagare le provvigioni.
Dispiace, ma la vendita fai da te , senza avere un minimo di competenza, porta inevitabilmente con se una serie di problemi, spesso, come in questo caso, di una certa gravità.