1-Sono ben rare le polizze Condominiali che prevedano il risarcimento dei danni da furto/scasso sulle parti private.
In ogni caso il riscarcimento spetta a chi ha sottoscritto tal polizza su presentazione delle fatture ... quindi sarebbe improprio che il locatore esiga i soldi dal conduttore e ottenga il risarcimento dalla compagnia.
2-Molti cadono nell'equivoco di assimilare il furto a cause indipendenti dalla volontà del locatario e richiamano in tal senso l'Art. 1609 che prevede in carico al proprietario/locatore i danni dovuti al caso fortuito.
Non condivido tale impostazione perchè ritengo:
-Errato escludere aprioristicamente la responsabità del locatario per fatti compiuti da terzi. Pur ammettendo che non sia di certo volontà del conduttore subire un furto parimenti non si può attrribuire colpe in tal senso al locatore.
-La riparazione/sostituzione di elementi a seguito di rottura per vetustà o caso fortuito non può essere inclusiva del dolo di terzi.
La Giurisprudenza è scarsa ... ma citerei la sentenza di Corte di Cassazione sez. III civile -2 agosto 2000 n. 10126
3-In primis sarebbe opportuno leggere attentamente le clausole del contratto di locazione. E' preferibile prevedere anticipatamente tali questioni apponendo idoena clausola che sollevi il locatore da qualsivoglia resonsabilità e faccia carico al locatario,
4-Come accennato da
@essezeta67, non si può trascuare il fatto che i furti (e i conseguenti danni) siano prevalentemente indirizzati a cose di valore.
Quindi, e specie nel caso di locazione commerciale, non si può non considerare che proprio la natura dell'attività condotta dal locatario sia elemento "propedeutico" a renderlo di oggetto di "preferenza" per le attività criminali.
Un negozio di "orefice" costituisce attrattiva ben superiore a quello di "onoranze funebri" (a mero titolo di esempio) e non credo sia ammissibile una determinazione del canone di affitto in funzione dell'attività svolta.