Mettiamo avanti subito la legge che almeno questa fa testo e poi andiamo a vedere le sentenze che come al solito interpretano la legge riferendola ai singoli casi.
L'articolo 1135 comma sub 3 c.c. (Attribuzioni dell'assemblea di condominio) ...omissis ..provvede all' impiego del residuo attivo della gestione...omissis
Quindi stando alla stretta legge dovrebbe essere l'assemblea a decidere se dare indietro le somme o trattenerle, essendo queste appunto "di gestione all'assemblea" . Pare quindi di capire che l'atto fa si che il condominio venga assimilato alle società con scopo di lucro - visto che vi sono attività nel bilancio. Quando vi sarà l'assemblea condominiale per la chiusura dei conti dell'anno, tu hai diritto di partecipare per i mesi che ti competono. Di' all'amministratore di mandarti la convocazione. Puoi chiedergli di mettere all'ordine del giorno la tua richiesta oppure se l'amministratore crede sia meglio, tra le varie ed eventuali sempre che l'amministratore ti appoggi. Altrimenti imponi che sia messo all'ordine del giorno la restituzione delle somme versate fino ad allora. Ed il reintegro di queste da parte del nuovo condomino. Se vuoi i pareri forniti dalla Cassazione, ognuno pero' con le sue specificità puoi andare su google e scrivere le parole chiave