basty

Membro Storico
Proprietario Casa
la legge prevede che si paghino solo le quote di spese deliberate o bilanci approvati.
Un dubbio:
immagino che la pulizia del parco ed altri ordinari interventi di potatura, taglio erba ecc abbiano avuto una delibera iniziale, le cui conseguenze si perpetuano nel tempo.

Come devono quindi essere considerate in relazione agli obblighi di pagamento?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Un dubbio:
immagino che la pulizia del parco ed altri ordinari interventi di potatura, taglio erba ecc abbiano avuto una delibera iniziale, le cui conseguenze si perpetuano nel tempo.

Come devono quindi essere considerate in relazione agli obblighi di pagamento?
Generalmente la gestione è su base annuale;anche le delibere di spesa si riferiscono ad interventi da eseguire nell'anno di gestione e non sono soggette a "tacito rinnovo".
Ci si riunisce,si deliberano le spese per quell'anno,poi alla fine l'amministratore presenta il consuntivo.
Su preventivo e consuntivo si pagano le spese e gli eventuali conguagli; ma se non si deliberano le spese E la relativa ripartizione non si è soggetti ad obbligo di pagamento. (Come già detto da @Dimaraz ).
 

proid

Membro Attivo
questa è l'unica strada percorribile
Si ti conviene ricorrere autonomamente per ottenenre la revoca dell'amministratore visto che non hai abbastanza consensi per farlo a livello assembleare.
Devi fare ricorso tramite legale (e non autonomamente) direttamente contro l'amministratore e non contro il condominio ai sensi dell'art. 1129 11^ comma perchè non ha reso conto della sua gestione (cosa diversa dal non aver fatto assemblee).

Lemodalità del ricorso sono disciplinate dall'art. 64 disp.att.c.c.
Art. 64 Disp.Att.c.c.

Si occupa di disciplinare le modalità di revoca nei soli casi di cui all’11^ comma art. 1129 e 4^ comma art. 1131 stabilendo che:

  • Il ricorrente fa ricorso al tribunale. Il condominio non è parte in causa del procedimento ma solo il ricorrente e l’amministratore.

  • Il tribunale delibera in camera di consiglio sente l’amministratore e il ricorrente ed emette un provvedimento motivato che non è caratterizzato dall’assunzione di prove

  • Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione
Nel caso in cui il tribunale non revoca l’amministratore quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese di giudizio che dovranno essere pagate dal ricorrente.
Vice-Versa sarà l’amministratore revocato a dover rimborsare il ricorrente.

Conseguenze della revoca
Si instaura una prorogatio in quanto il condominio deve procedere alla nomina di un nuovo amministratore.
L’amministratore revocato può convocare lui stesso l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Fatit rappresentare da un avvoato perchè...
Ricorso revoca senza legale
Decreto 22/02/2016 Trim.Modena
Ha giudicato necessaria la presenza dell’avvocato perchè nell’11^ comma dell’art. 1129 che disciplina la revoca si fa riferimento alle spese legali e pertanto si assume che il ricorso deve essere fatto da un avvocato.

non è necessaria mediazione...
Obbligo mediazione nel procedimento di revoca
Decreto 07/10/2015 Trib. Milano e 24/02/2015 Trib. Padova
Sostengono che non è necessaria la mediazione per i procedimenti di revoca.

Tieni presente che se dopo la tua citazione l'amministratore per mettersi al riparto fa assemblea e si fa approvare i rendiconti deve ugualmente pagarti le spese legali del procedimento avviato.

ciao
 

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