quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
In Estonia al rilascio della carta di circolazione si annotano i potenziali conduttori
NON è MALE imitarli...In caso di furto, il ladro al volante in caso di fermo dovrà spiegarne il possesso e comunque dovrà declinare le proprie generalità esibendo il relativo documento. E potrebbe essere l'unico vantaggio per questa ennesima vomitatura legislativa.
che schifezza...Me li immagino sempre quando vanno a svuotarsi
...quante volte??? Porconi che non sono altro...Che Dio li maledica e li condanni allo svuotamento perpetuo...Da un sempre indignatissimo qpq.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Da quando esiste il mondo le proteste per iscritto hanno sortito effetti di nessuna rilevanza. Le manifestazioni rumorose, perlomeno hanno sollevato le coscienze e prodotto un dialogo, sebbene subiti sopito. Ma quelle "molto rumorose", non quelle violente che si vedono abitualmente con i manifestanti violenti, ma quelle in grado di risvegliare il popolo dal sonno profondo e che hanno contribuito a cambiare le cose drasticamente. E' necessario scrollarci di dosso tutta questa pletora di parassiti nulla o poco facenti.
 
J

jac1.0

Ospite
Da quando esiste il mondo le proteste per iscritto hanno sortito effetti di nessuna rilevanza.
Per quanto mi consta è falso. Tante volte ho chiesto per iscritto ed ho ottenuto: bisogna vincere la pigrizia, il laissez faire, il borbottare per poi non fare. Ora, nell'era di Internet, è tutto più facile.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Jac, potrai avere ragione, ma a me è successo sempre il contrario. Ho subito un sopruso da un ingegnere capo dell'ufficio tecnico di un paese a me vicino. Ho inviato via P.E.C. una segnalazione, sia al Sindaco, che alla Procura della repubblica. Sono trascorso ormai oltre sei mesi senza che abbia avuto notizie. Ancora, per una notevole disfunzione del catasto che si verifica in tutta Italia, dopo aver parlato con il direttore di quello provinciale di Cagliari, che mi ha dato ragione verbalmente, senza darmi la risposta per iscritto, ho redatto una corposa relazione che ho inviato via P.E.C. al Collegio dei Geometri di Cagliari, al Consiglio Nazionale Geometri, ai Direttori dell'Agenzia del territorio di Cagliari, della Sardegna e Nazionale. Nessuna risposta se non quella del mio ordine provinciale. Trascorsi circa sei mesi, stesso tramite, ho inviato, una piccata lettera di sollecito a tutti gli enti sopra citati. Zero risposte. Dopo circa due mesi è stato organizzato un convegno su un programma catastale al quale ha partecipato il Direttore Centrale Catasto e Cartografia. Nell'intervallo dei lavori ha avuto modo di contattarlo e di lamentarmi per il trattamento ricevuto. Logicamente, sono seguite le dovute scuse. Ho profittato per consegnargli le copie di quanto inviatogli e gli ho spiegato la mia lamentela. Con grande meraviglia ha concordato con il mio punto di vista. E dopo ver letto le mie relazioni, mi ha contattato per condividere tutto quello che ho scritto. Però, non è stato in grado di prendere posizione per correggere le storture che lui stesso ha riconosciuto. Nel contempo si è creato un proficuo rapporto amichevole. Questi sono due casi della mia esperienza. Ce ne sarebbero altri, ma non ti voglio tediare.
 

Nautilus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il Comune in cui risiedo ha mandato il seguente chiarimento:

INTESTAZIONE VEICOLI: NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE 2014

Viste le disposizioni dell’articolo 94 comma 4-bis, entrate in vigore dal 3 novembre 2014, il Comando di Polizia ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti della novità, al fine di evitare inutili allarmismi nella cittadinanza:
· In primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto.
· L’obbligo non riguarda i componenti del nucleo familiare convivente.
· Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2. (es. variazione della toponomastica, ovvero delle generalità della persona, o della denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico).
· La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.
· L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.
· In sostanza, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato, o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.).
· Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.
· Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico il Ministero ha emanato: > la circolare prot. n. 15513del 10/7/2014
>
lacircolare prot. n. 23743 del 27/10/2014
 

quiproquo

Membro Senior
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Il Comune in cui risiedo ha mandato il seguente chiarimento:

INTESTAZIONE VEICOLI: NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE 2014

Viste le disposizioni dell’articolo 94 comma 4-bis, entrate in vigore dal 3 novembre 2014, il Comando di Polizia ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti della novità, al fine di evitare inutili allarmismi nella cittadinanza:
· In primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto.
· L’obbligo non riguarda i componenti del nucleo familiare convivente.
· Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2. (es. variazione della toponomastica, ovvero delle generalità della persona, o della denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico).
· La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.
· L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.
· In sostanza, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato, o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.).
· Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.
· Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico il Ministero ha emanato: > la circolare prot. n. 15513del 10/7/2014
> lacircolare prot. n. 23743 del 27/10/2014
errare è quiproquo. Scusami.
 

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