Pienamente daccordo te ma questo che scrivi che significa?
Se il proprietario del piano di sopra ha una perdita di acqua e l'acqua goccia al piano di sotto il proprietario del piano di sopra deve ripararsi la perdita e pagare i danni al proprietario del piano di sotto.
che essendo condominiale il "giardino" in questo caso non li si possono ritenere responsabili?
 
OK la parte che gli compete ossia? è da considerare come un solaio tra due prorpietari? pertanto paga tutto quello che è sopra è ha provocato il danno suo malgrado? o altrimenti spiega perchè se fosse una abitazione sarebbe come dico io invece essendo un box il ragionamento non va bene
 
OK la parte che gli compete ossia?
appurato che il solaio è una terrazza a livello e non è un solaio infrapiano tra appartamenti si applica il 1126 del c.c. che prevede 1/3 della spesa a carico del proprietario della parte superiore della terrazza a livello (condominio) e 2/3 tra tutti i proprietari che giacciono sotto la copertura del solaio, anche se solo parzialmente e non tutta la proprietà.
 
Vit. permettimi di dissentire, ho fatto una ricerca e ci sono diverse sentenze che regolano la questione con il 1125, perché come dicevo, non è colpa del box se ci sono delle infiltrazioni.
Poi quella situazione non è una terrazza che sarebbe un prolungamento di un appartamento ma di un "giardino" incolto pertanto la colpa è del condominio che non ha fatto manutenzione.
Cosi come stanno le cose il condominio deve provvedere alla riparazione delle infiltrazioni e molto probabilmente anche ai danni provocati, se non si vogliono considerare i danni in questo caso Emi si dovra ridipingere il suo box, comunque non è esclusa dalla spesa ma dovrà contribuire al ripristino come condomina in base ai millesimi della sua proprietà.
Il 1126 è per le terrazze a livello o dei lastrici solari
 
Pertanto tutti i condomini fanno alzare il terreno riparano le imfiltrazioni e pagano anche il danno al box, lei non deve pagare i 2/3 del costo perché si trova sotto, il costo va ripartito tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà l'Art.1126 si deve usare per manutenzione non per menefreghismo e mancata manutenzione
 

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