MARIO SBR

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno. Sono proprietario di un appartamento dato in locazione con contratto a canone concordato 4+2 in data 01-02-2015. A febbraio 2022 si è logicamente rinnovato per altri 4+2 anni non avendo dato disdetta. Adesso sono nella necessità di rendere libero l'appartamento perchè vorrei venderlo. Possa dare disdetta all'inquilino alla scadenza del 31 gennaio 2025 (ovvero trascorsi i primi 4 anni) oppure devo attendere la scadenza del 31 gennaio 2027 (quindi i successivi 2 anni)? Sempre con 6 mesi di anticipo ovviamente.
Grazie per l'aiuto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
canone concordato 4+2 in data 01-02-2015. A febbraio 2022 si è logicamente rinnovato
Se il contratto aveva decorrenza 01/02/2015 il contratto si è tacitamente rinnovato la prima volta a febbraio 2019, e la successiva a febbraio 2021.
per altri 4+2 anni
Non per altri 4+2 anni. Ma per un altro biennio, ovvero fino al 31/01/2023. E nel 2023 si è tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio, fino al 31/01/2025.
Possa dare disdetta all'inquilino alla scadenza del 31 gennaio 2025

(ovvero trascorsi i primi 4 anni)
Di anni ne saranno trascorsi dieci.
 

tatabiss

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, il locatore può recedere il contratto per gravi motivi prima della prima scadenza, per esempio dopo un anno? Bisogna aspettare necessariamente la prima scadenza o ci sono dei casi in cui può essere inviata anche prima? Grazie
 

tatabiss

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per capirci: mio padre abita in un mio appartamento che ora dovrò ristrutturare e temporaneamente ho bisogno dell'immobile come abitazione per lui.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
, il locatore può recedere il contratto per gravi motivi prima della prima scadenza, per esempio dopo un anno?
No, non può.

Il locatore può disdire il contratto al termine del primo periodo contrattuale (osservando il preavviso di almeno 6 mesi) solo se sussiste uno dei motivi elencati dall'art. 3 l 431/1998:

Art. 3

(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione,
 

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