Immagina che siano in due che non si accordino: che fa il presidente? Li dichiara assenti ed intima conseguentemente loro di lasciare la riunione?

Esattamente.
Lo scenario è Mario Rossi che presenzia per votare SI', e Luigi Bianchi (comproprietario al 50% con Mario Rossi) che presenzia in assemblea per votare NO.
Parlando rapidamente tra loro non riescono a mettersi d'accordo.
Nessuno dei due accetta di lanciare un dado o una moneta per tirare a sorte.
Di conseguenza, il presidente dichiara assenti entrambi e li invita a lasciare la riunione.
 
Lo scenario è Mario Rossi che presenzia per votare SI', e Luigi Bianchi (comproprietario al 50% con Mario Rossi) che presenzia in assemblea per votare NO.
Non funziona così. I comproprietari devono designare un rappresentante all'atto della costituzione dell'assemblea, che ha diritto a partecipare e che parla, agisce e vota a nome di tutti.
 
...
Nessuno dei due accetta di lanciare un dado o una moneta per tirare a sorte.
Di conseguenza, il presidente dichiara assenti entrambi e li invita a lasciare la riunione.

In base a quale norma viene conferito ad un Presidente di Assemblea Condominiale di privare dei "diritti legittimi" un condōmino?

Se i comproprietari non definiscono chi li rappresenta sarà il Presidente a scegliere "a sorte".
La delibera sarà valida ed efficace ...e il comproprietario contrario al voti espresso dal sorteggiato potrà rivalersi contro costui.
Ammesso e non concesso che gli convenga (unica ipotesi se un voto differente avesse determinato una diversa maggioranza).
 
ma se il problema si presenta in Assemblea
In assemblea deve partecipare il rappresentante da loro designato. Se si presenta solo uno di loro, partecipa, presumendosi che sia il designato (ma non può partecipare se consti l'opposizione dell'altro comproprietario). Come nessuno può partecipare, se non sia designato il rappresentante.
La previsione che "in mancanza (di designazione del rappresentante) provvede per sorteggio il presidente" era contenuta nell'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile previgente alle modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.
 
La previsione che "in mancanza (di designazione del rappresentante) provvede per sorteggio il presidente" era contenuta nell'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile previgente alle modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.

Lo so...ma anche se non riportata nulla impedisce di applicarla.

Ps.
Per il momento vi è una sentenza che ha validato il voto espresso dal comproprietari che si è presentato seppur non designato ed in contrasto con gli altri.
Da più parti chiedono il ripristino della formulazione precedente.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top