S

SARA MEREU

Ospite
Buongiorno a tutti,
vorrei esporre la mia situazione per capire se c'è una soluzione al caso:
Io e mio marito ci siamo sposati in comunione dei beni. prima del matrimonio tutti e due eravamo in possesso di due case (una ciascuna) che risultavano prima casa.
Successivamente al matrimonio mio marito ha venduto la sua, mentre la mia non siamo riusciti a venderla. si presentava però l'esigenza di cambiare casa, perchè la famiglia si è allargata, così abbiamo deciso di comprarne un'altra. per evitare di andare incontro a tasse troppo elevate abbiamo deciso di fare la separazione dei beni e questa nuova casa quindi intestarla solo a mio marito.
ora però sono riuscita a vendere la mia vecchia casa, quindi non sono più proprietaria di alcun immobile, e mi chiedevo, avendo partecipato anche io in misura equa, alle spese di acquisto della nuova casa, se poteva esserci un modo per farmi riconoscere, in via ufficiale, il 50% della casa acquistata (sulla carta) per ora solo da mio marito.
non so se sono stata chiara spero di si.
ringrazio in anticipo
Sara
 
O

Ollj

Ospite
Chiede cio' perche' ritiene di dover avanzare delle pretese verso il coniuge?
Le spetta il rimborso di quanto speso previa dimostrazione che fu fatto con suo denaro
Onere della prova a suo carico
 
S

SARA MEREU

Ospite
Grazie per la risposta,
in realtà no. Non ho nessuna pretesa da avanzare verso mio marito. volevo solo capire se e come potessi essere tutelata anch'io in futuro se i rapporti dovessero guastarsi. Cmq non nego che mi dispiace non risultare, sulle carte notarili, come proprietaria anch'io.
Saluti
 

sy5225

Membro Attivo
Professionista
Si potrebbe fare una donazione pagando il 3% della rendita catastale rivalutata o addirittura solo qualche centinaio di euro se è la sua prima casa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Si potrebbe fare una donazione pagando il 3% della rendita catastale rivalutata o addirittura solo qualche centinaio di euro se è la sua prima casa.
Le imposte ipotecaria e catastale sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore dell'immobile (non della "rendita catastale rivalutata"), con un minimo di 200 euro per ciascuna imposta.
Per le donazioni di "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Ma a parte ciò, l'atto notarile non è certamente gratuito.
 
O

Ollj

Ospite
A volte non dovuti nemmeno i 200 Euro di Registro.

Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
A volte non dovuti nemmeno i 200 Euro di Registro.
Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.
Infatti nessuno aveva ipotizzato che fosse dovuta l'imposta di registro.
 
O

Ollj

Ospite
Non si tralasci l'imposta di sucessione/donazione sul bene donato; imposta gravante anche sul coniuge, cui però è riconosciuta una franchigia di €1.000.000,00 sul valore immobiliare trasferito.


.... una donazione pagando il ..... della rendita catastale rivalutata....
Le imposte ipotecaria e catastale sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore dell'immobile (non della "rendita catastale rivalutata").....

quanto infine alla base imponibile, pur formalmente determinata dal valore venale del bene, in ogni caso mai potrà essere rettificata d'ufficio (per gli immobili iscritti in catasto) allorchè il valore dichiarato non sia inferiore al valore catastale
Per gli immobili donati quindi, ai fini della dichiarazione del valore del bene, ben potrà prendersi a riferimento il valore catastale di quanto donato.
In questo senso si è pronunciata anche l’Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007 ove si afferma che “risultano pertanto confermati i previdenti limiti al potere di rettifica dei valori dichiarati, ex art. 34 comma 5, sia per le successioni che per le donazioni”.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se la casa l'avete comperata dopo la separazione dei beni, ma l'acquisto è dopo il matrimonio dovresti pretendere anche la tua parte
 

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