RobertoB67

Membro Junior
Proprietario Casa
Ma in concreto, che significa? Puoi fare un esempio numerico?

Se la parte sottostante al lastrico è di proprietà comune ed esclusiva si dovranno applicare 2 tabelle una par la parte di portico e l'altra per il condominio parziale costituito dai negozi.
Come si fa ad attribuire i 2/3 di spesa a due tabelle differenti?
Si può ripartire la spesa sui metri quadrati,si individua il costo al metro quadro,lo si moltiplica per le rispettive superfici interessate e si determina l'imputazione di spesa per ciascuna parte interessata.
Successivamente per ogni spesa si applica la relativa tabella millesimale.

Esempio:
Spesa totale 9000€
negozi 40mq cd per 50 mill proprietà uno e 40 mill l'altro
portico 100mq
1/3 3000€
2/3 6000€

6000/ 180mq=33.34€ al mq

Negozi 33.34 x 80 = 2667.20
2667.20/90 x 50 =1481.77
2667.20/90 x 40 =1185.43

Portico 33.34 x 100 =3334
3334/1000 x i mill di ciascuno dei condòmini
 

lmontan

Nuovo Iscritto
Professionista
Vorrei però che mi indicaste quale secondo voi è la ripartizione corretta delle spese : i 2 negozi che si trovano solo per pochi metri sotto il lastrico pagano in proporzione alla proiezione del lastrico soprastante o alla loro estensione ? Ci sono a prposito sentenze della cassazione che chiariscano la cosa ? E le cantine e i garages sottostanti con quale criterio partecipano alla spesa ?
 

lmontan

Nuovo Iscritto
Professionista
Non capisco l'inserimento dei millesimi di proprietà nel calcolo della quota dei negozi. Non è sufficiente fermarsi alla metratura ? E la proiezione di lastrico soprastante non interviene ? I negozi vanno considerati nella loro interezza ?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non capisco l'inserimento dei millesimi di proprietà nel calcolo della quota dei negozi. Non è sufficiente fermarsi alla metratura ? E la proiezione di lastrico soprastante non interviene ? I negozi vanno considerati nella loro interezza ?
Ho cercato di spiegartelo nel Topic; http://www.propit.it/threads/sentenze-che-chiariscano-che-il-portico-è-parte-comune-e-partecipa-al-rifacimento-del-terrazzo-sopra.28164/#post-149960
Spero di essere sufficientemente chiaro, infatti tutte le unità immobiliari possiedono dei mlm ed anche se sono parzialmente coperte da questo lastrico, saranno partecipi per l'intero dei suoi millesimi di proprietà (vedi Sentenze nel Topic indicato).
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Ho cercato di spiegartelo nel Topic; http://www.propit.it/threads/sentenze-che-chiariscano-che-il-portico-è-parte-comune-e-partecipa-al-rifacimento-del-terrazzo-sopra.28164/#post-149960
Spero di essere sufficientemente chiaro, infatti tutte le unità immobiliari possiedono dei mlm ed anche se sono parzialmente coperte da questo lastrico, saranno partecipi per l'intero dei suoi millesimi di proprietà (vedi Sentenze nel Topic indicato).
Non sono d'accordo. Un'ui con x millesimi e con una frazione di copertura pari a y% contribuisce alla spesa con un peso pari a:
(x / 1.000) * y%, e non, come tu dici, x / 1.ooo .
Il calcolo è meno semplice, ma preciso.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sono d'accordo. Un'ui con x millesimi e con una frazione di copertura pari a y% contribuisce alla spesa con un peso pari a:
(x / 1.000) * y%, e non, come tu dici, x / 1.ooo .
Il calcolo è meno semplice, ma preciso.
Puoi non essere d'accordo con me, posso capirlo, però devi essere d'accordo con le Sentenze, le quali si osservano e non si discutono;

Lastrico solare ripartizione spese
Il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c., (un terzo a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via conseguenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie.
Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449

In tema di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, quando l’art. 1126 CC fa riferimento alla “porzione di piano” non intende avere riguardo alla porzione della proprietà ma alla porzione come unità. E’ sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese pari a due terzi dell’intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante terzo. --- Tribunale di Bologna Sezione I, 27 novembre 2001 n. 3343

E se qualcuno non è d'accordo, come dice il mio legale,
- "le porte del Tribunale sono sempre aperte per eventuali ricorsi o richieste di nuove pronunce a tema".
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Puoi non essere d'accordo con me, posso capirlo, però devi essere d'accordo con le Sentenze, le quali si osservano e non si discutono;

Lastrico solare ripartizione spese
Il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c., (un terzo a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via conseguenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie.
Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449

In tema di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, quando l’art. 1126 CC fa riferimento alla “porzione di piano” non intende avere riguardo alla porzione della proprietà ma alla porzione come unità. E’ sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese pari a due terzi dell’intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante terzo. --- Tribunale di Bologna Sezione I, 27 novembre 2001 n. 3343

E se qualcuno non è d'accordo, come dice il mio legale,
- "le porte del Tribunale sono sempre aperte per eventuali ricorsi o richieste di nuove pronunce a tema".
Mah, in verità solo la seconda sentenza si oppone alla mia. Faccio un esempio:
La copertura di un fabbricato è parte a tetto e parte a lastrico (caso di mia moglie a Portorecanati). Un appartamento al 1° piano si trova in parte sotto il tetto e in parte sotto il lastrico. Si rompe il tetto è l'appartamento paga per l'intero, si rompe il lastrico e l'appartamento paga per l'intero. Non è equo, bensì equino.
Poi : "Tot capita, tot sententiae" : capita sempre così.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mah, in verità solo la seconda sentenza si oppone alla mia. Faccio un esempio:
La copertura di un fabbricato è parte a tetto e parte a lastrico (caso di mia moglie a Portorecanati). Un appartamento al 1° piano si trova in parte sotto il tetto e in parte sotto il lastrico. Si rompe il tetto è l'appartamento paga per l'intero, si rompe il lastrico e l'appartamento paga per l'intero. Non è equo, bensì equino.
Poi : "Tot capita, tot sententiae" : capita sempre così.
Che ti devo dire? la seconda non è di cassazione è può essere impugnata nei tempi stabiliti se ci sono (ma non credo proprio vista la data), altrimenti;
lex, sed lex :)

Oppure opporsi a questa sentenza, con una nuova causa nelle stesse condizioni
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Che ti devo dire? la seconda non è di cassazione è può essere impugnata nei tempi stabiliti se ci sono (ma non credo proprio vista la data), altrimenti;
lex, sed lex :)

Oppure opporsi a questa sentenza, con una nuova causa nelle stesse condizioni


Ogni giudice deve conoscere la matematica e la logica. Non è possibile che debba nominare un CTU per fare 3x2. E non dico altro.
Penso ad esempio ad Ilda Boccassini, che addirittura dà ripetizioni di trigonometria a Silvio Berlusconi. Infatti, origliando, i giornalisti hanno sentito lei che faceva a lui molte domande sui seni e sulle tangenti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ogni giudice deve conoscere la matematica e la logica. Non è possibile che debba nominare un CTU per fare 3x2. E non dico altro.
Penso ad esempio ad Ilda Boccassini, che addirittura dà ripetizioni di trigonometria a Silvio Berlusconi. Infatti, origliando, i giornalisti hanno sentito lei che faceva a lui molte domande sui seni e sulle tangenti.
Che vuoi che ti dica di più, i pareri personali poco hanno in comune con le Sentenze Giudiziali, e queste sicuramente valgono molto di più, ed i tuoi esempi personali cozzano con le Sentenze :)
Se invece posti qualche Sentenza contraria che stabilisca criteri diversi, allora SI che se ne può discutere e valutare quale prevale sull'altra, chissà forse la giurisprudenza ha cambiato orientamento, ma a me sinceramente pare di NO.
 

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