condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Prescrizione dei crediti condominiali

L’aumento delle complessità gestorie del condominio negli edifici – spesso collegate alla edificazione di complessi edilizi di notevoli dimensioni, altre volte semplicemente legate ad un incremento esponenziale delle spese per la gestione e conservazione delle parti comuni – ha come riflesso immediato una crescita delle difficoltà nel pagamento delle spese condominiali e porta, conseguentemente, ad un sempre più necessario ricorso all’azione coattiva per li loro recupero.
Il riferimento è al così detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, disciplinato dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Varie motivazioni, tra le quali, ad esempio, quella di non inimicarsi i propri mandanti, portano l’amministratore di condominio a tentare, infruttuosamente, il recupero bonario delle somme dovute, ritardando l’inizio dell’azione giudiziaria.
Anche se le statistiche ci dicono che l’azione monitoria (ossia quella per ottenere un decreto ingiuntivo), per il recupero delle morosità dei comproprietari, è, tra quelle condominiali, l’iniziativa giudiziaria più praticata, l’esperienza quotidiana ci indica il ricorso per ingiunzione di pagamento quale extrema ratio per ottenere i contributi per la gestione e conservazione delle parti comuni.
Proprio quest’attardarsi nell’iniziare l’azione giudiziaria porta alla luce una questione di rilevante interesse.
E’ usuale, infatti, domandarsi: qual è il tempo di prescrizione delle quote condominiali?
Una premessa sull’istituto della prescrizione.
Recita l’art. 2934, primo comma, c.c.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Si è detto che più che il diritto si estingue la possibilità di esercitarlo poiché, ad esempio, il pagamento del credito prescritto non dà luogo alla possibilità di richiederne la restituzione, configurando, di fatto, un’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.); se, invece, il diritto a quel pagamento fosse estinto , chi aveva versato la somma poteva chiedere la restituzione dell’indebito (art. 2033 c.c.).
In sostanza, quindi, la prescrizione impedisce di esercitare determinati diritti (es. diritti di credito per prestazioni professionali, per risarcimento del danno, ecc.) se per un preciso numero di anni (variabile a secondo del diritto azionato) non li si è azionati
Il legislatore non si è preoccupato di disciplinare direttamente la prescrizione dei contributi condominiali.
Il silenzio della legge, unitamente alla diatriba sulla qualificazione del condominio quale soggetto giuridico, hanno portato notevole confusione in materia.
Ad oggi sono stanzialmente due le teorie contrapposte.
La prima, che ha trovato riscontro anche in alcune pronunce giurisprudenziali, ritiene che la prescrizione dei crediti condominiali è quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. che recita:
Si prescrivono in cinque anni:
(…);
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi;
(…).
Nella sentenza che ha affermato ciò, relativa ad una fattispecie inerente le spese di pulizia delle scale, si è detto che gli oneri per questo tipo di servizio rientrano tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., a nulla rilevando che l’amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari (così Cass. 28 agosto 2002 n. 12596).
Dall’altro lato una tesi che, facendo leva sull’insussistenza della soggettività giuridica del condominio e sul rapporto di mandato che caratterizza il rapporto amministratore-condomino, sostiene l’inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti condominiali (in relazione alle anticipazioni dell’amministratore, in tal senso si veda Cass. 4 ottobre 2005 n. 19348).
Se così fosse, per conoscere il tempo di prescrizione applicabile bisognerebbe fareriferimento ad ogni singola voce che va a comporre la quota che il condomino è tenuto a versare.
In pratica, se Tizio è tenuto a versare € 1000 annuali, sarebbe necessario vedere quanto di quella somma va a coprire il compenso dell’amministratore, quanto la pulizia delle scale, quanto l’energia elettrica e così via.
Fatto ciò e considerando quindi il rapporto diretto tra condomino e fornitoribisognerebbe valutare la prescrizione in relazione ad ogni singolo rapporto giuridico tra il condominio (ossia i condomini) e le ditte fornitrici.
avv. Alessandro Gallucci
http://condominiale.lavorincasa.it/2010/03/prescrizione-dei-crediti-condominiali/
 

dolly

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Professionista
Prescrizione dei crediti condominiali

L’aumento delle complessità gestorie del condominio negli edifici – spesso collegate alla edificazione di complessi edilizi di notevoli dimensioni, altre volte semplicemente legate ad un incremento esponenziale delle spese per la gestione e conservazione delle parti comuni – ha come riflesso immediato una crescita delle difficoltà nel pagamento delle spese condominiali e porta, conseguentemente, ad un sempre più necessario ricorso all’azione coattiva per li loro recupero.
Il riferimento è al così detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, disciplinato dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Varie motivazioni, tra le quali, ad esempio, quella di non inimicarsi i propri mandanti, portano l’amministratore di condominio a tentare, infruttuosamente, il recupero bonario delle somme dovute, ritardando l’inizio dell’azione giudiziaria.
Anche se le statistiche ci dicono che l’azione monitoria (ossia quella per ottenere un decreto ingiuntivo), per il recupero delle morosità dei comproprietari, è, tra quelle condominiali, l’iniziativa giudiziaria più praticata, l’esperienza quotidiana ci indica il ricorso per ingiunzione di pagamento quale extrema ratio per ottenere i contributi per la gestione e conservazione delle parti comuni.
Proprio quest’attardarsi nell’iniziare l’azione giudiziaria porta alla luce una questione di rilevante interesse.
E’ usuale, infatti, domandarsi: qual è il tempo di prescrizione delle quote condominiali?
Una premessa sull’istituto della prescrizione.
Recita l’art. 2934, primo comma, c.c.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Si è detto che più che il diritto si estingue la possibilità di esercitarlo poiché, ad esempio, il pagamento del credito prescritto non dà luogo alla possibilità di richiederne la restituzione, configurando, di fatto, un’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.); se, invece, il diritto a quel pagamento fosse estinto , chi aveva versato la somma poteva chiedere la restituzione dell’indebito (art. 2033 c.c.).
In sostanza, quindi, la prescrizione impedisce di esercitare determinati diritti (es. diritti di credito per prestazioni professionali, per risarcimento del danno, ecc.) se per un preciso numero di anni (variabile a secondo del diritto azionato) non li si è azionati
Il legislatore non si è preoccupato di disciplinare direttamente la prescrizione dei contributi condominiali.
Il silenzio della legge, unitamente alla diatriba sulla qualificazione del condominio quale soggetto giuridico, hanno portato notevole confusione in materia.
Ad oggi sono stanzialmente due le teorie contrapposte.
La prima, che ha trovato riscontro anche in alcune pronunce giurisprudenziali, ritiene che la prescrizione dei crediti condominiali è quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. che recita:
Si prescrivono in cinque anni:
(…);
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi;
(…).
Nella sentenza che ha affermato ciò, relativa ad una fattispecie inerente le spese di pulizia delle scale, si è detto che gli oneri per questo tipo di servizio rientrano tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., a nulla rilevando che l’amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari (così Cass. 28 agosto 2002 n. 12596).
Dall’altro lato una tesi che, facendo leva sull’insussistenza della soggettività giuridica del condominio e sul rapporto di mandato che caratterizza il rapporto amministratore-condomino, sostiene l’inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti condominiali (in relazione alle anticipazioni dell’amministratore, in tal senso si veda Cass. 4 ottobre 2005 n. 19348).
Se così fosse, per conoscere il tempo di prescrizione applicabile bisognerebbe fareriferimento ad ogni singola voce che va a comporre la quota che il condomino è tenuto a versare.
In pratica, se Tizio è tenuto a versare € 1000 annuali, sarebbe necessario vedere quanto di quella somma va a coprire il compenso dell’amministratore, quanto la pulizia delle scale, quanto l’energia elettrica e così via.
Fatto ciò e considerando quindi il rapporto diretto tra condomino e fornitoribisognerebbe valutare la prescrizione in relazione ad ogni singolo rapporto giuridico tra il condominio (ossia i condomini) e le ditte fornitrici.
avv. Alessandro Gallucci
http://condominiale.lavorincasa.it/2010/03/prescrizione-dei-crediti-condominiali/
parbleu....! hai trascritto un "poema"....:ok:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
parbleu....! hai trascritto un "poema"....:ok:
Ciao Dolly, non mi ero accorto della tua precedente risposta :)

aggiungo che dal 18 giugno 2013 sarà previsto che;

art. 1129 cc
...
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice.
 

adimecasa

Membro Storico
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salvo un più celere invito da uno solo dei condomini ad agire nei confronti di che è in ritardo con i versamenti condominiali
 

MagoMerlino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Dolly, non mi ero accorto della tua precedente risposta :)

aggiungo che dal 18 giugno 2013 sarà previsto che;

art. 1129 cc
...
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice.
... e, ove non dovesse provvedere all'attivazione del decreto ingiuntivo, è tenuto al rimborso personale di quanto non recuperato per via giudiziale...!:risata:
 

MagoMerlino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Magari poi mettetelo anche alla pubblica gogna....:^^:
Egr.Avvocato, sarebbe opportuno che Lei si aggiornasse; infatti qualora l'amministratore non provveda ad attivare il recupero coattivo, mediate decreto ingiuntivo, dopo la terza rata impagata delle quote condiminiali, può essere chiamato lui direttamente in giudizio dai condòmini per il rimborso, agli stessi, di quanto dovuto e non recuperato dai condòmini morosi. Cordialità!
Appena recupererò la sentenza, sarà mia premura notificargliela.
Altro che gogna...!:)
 

condobip

Membro Storico
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Era prevista tale norma nella bozza di modifica dell'art 63 delle Disp. di Att. del cc, ma poi nella forma finale, tale procedimento non è stato approvato, infatti vedi la differenza tra quello proposto e quello finale;

PROPOSTO;
Capo II
MODIFICHE AL CAPO I, SEZIONE III,
DELLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
Art. 20.
1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice civile», e`sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Il rendiconto dell’amministratore deve contenere la descrizione analitica delle spese sostenute e la relativa ripartizione, il quadro delle entrate e delle uscite, il quadro dei debiti e dei crediti con esplicitazione dei fondi particolari.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione delle spese approvato in via sia consuntiva che preventiva dall’assemblea, l’amministratore puo` ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Il decreto ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute da ogni condomino
deve essere promosso entro tre mesi dal giorno in cui il credito e`diventato esigibile.
In caso contrario ne risponde l’amministratore.
....

APPROVATO;
63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
 

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