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Pignoramenti presso terzi, calcolo rivalutazione e interessi crediti di lavoro
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Testo
<blockquote data-quote="Gregorio Albisani" data-source="post: 471503" data-attributes="member: 61064"><p>Buonasera, vorrei aiutala ma per farlo bisogna necessariamente esaminare gli atti da lei citati, specie per quanto riguarda la questione conteggi degli interessi e della rivalutazione.</p><p>In particolare servirebbe:</p><p>1) titolo esecutivo originariamente azionato dalla badante;</p><p>2) atto di precetto;</p><p>3) pignoramento presso terzi;</p><p>4) soprattutto ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione;</p><p>5) comunicazioni da lei menzionate (INPS e legale della creditrice).</p><p></p><p>I primi tre atti sono stati notificati al vostro fratello, ne dovreste avere una copia. Se fossero stati smarriti è comunque possibile ottenere una copia con l'assistenza di un legale.</p><p>L'ordinanza del giudice dell'esecuzione analogamente può essere ottenuta in copia presso la cancelleria del tribunale che ha gestito la procedura, anche se attualmente fosse estinta.</p><p>Se vuole sono a disposizione, trova i miei contatti online e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Avv. Gregorio Albisani (purtroppo non posso mandarglieli direttamente perché non ho ancora i messaggi privati attivi).</p><p></p><p>Premesso quindi che sarebbe necessario esaminare i documenti posso dirle che se il legale della creditrice era ammesso al gratuito patrocinio il suo compenso non viene comunque pagato dal debitore bensì dallo Stato.</p><p>Il Giudice dell'Esecuzione dovrebbe avere liquidato i compensi del legale della creditrice con apposito provvedimento ma siccome l'importo viene pagato dallo Stato non si tratta di somme che l'INPS poteva versare sottraendole alla pensione.</p><p>Inoltre nel pignoramento presso terzi i terzi pignorati, siano essi soggetti privati (banche, datore di lavoro) o pubblici (INPS) non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività (custodia delle somme pignorate, dichiarazione al creditore procedente, pagamenti conseguenti all'ordinanza di assegnazione).</p><p>Quindi l'INPS non può aver legittimamente incamerato somme a nessun titolo. </p><p></p><p>Precisazione a margine: do per scontato che la pensione alla quale si riferisce era derivante da una pregressa attività lavorativa di suo fratello. Questo perché se invece si trattava di una pensione di invalidità civile sarebbe stata assolutamente impignorabile ex art. 545 del codice di procedura.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gregorio Albisani, post: 471503, member: 61064"] Buonasera, vorrei aiutala ma per farlo bisogna necessariamente esaminare gli atti da lei citati, specie per quanto riguarda la questione conteggi degli interessi e della rivalutazione. In particolare servirebbe: 1) titolo esecutivo originariamente azionato dalla badante; 2) atto di precetto; 3) pignoramento presso terzi; 4) soprattutto ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione; 5) comunicazioni da lei menzionate (INPS e legale della creditrice). I primi tre atti sono stati notificati al vostro fratello, ne dovreste avere una copia. Se fossero stati smarriti è comunque possibile ottenere una copia con l'assistenza di un legale. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione analogamente può essere ottenuta in copia presso la cancelleria del tribunale che ha gestito la procedura, anche se attualmente fosse estinta. Se vuole sono a disposizione, trova i miei contatti online e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Avv. Gregorio Albisani (purtroppo non posso mandarglieli direttamente perché non ho ancora i messaggi privati attivi). Premesso quindi che sarebbe necessario esaminare i documenti posso dirle che se il legale della creditrice era ammesso al gratuito patrocinio il suo compenso non viene comunque pagato dal debitore bensì dallo Stato. Il Giudice dell'Esecuzione dovrebbe avere liquidato i compensi del legale della creditrice con apposito provvedimento ma siccome l'importo viene pagato dallo Stato non si tratta di somme che l'INPS poteva versare sottraendole alla pensione. Inoltre nel pignoramento presso terzi i terzi pignorati, siano essi soggetti privati (banche, datore di lavoro) o pubblici (INPS) non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività (custodia delle somme pignorate, dichiarazione al creditore procedente, pagamenti conseguenti all'ordinanza di assegnazione). Quindi l'INPS non può aver legittimamente incamerato somme a nessun titolo. Precisazione a margine: do per scontato che la pensione alla quale si riferisce era derivante da una pregressa attività lavorativa di suo fratello. Questo perché se invece si trattava di una pensione di invalidità civile sarebbe stata assolutamente impignorabile ex art. 545 del codice di procedura. [/QUOTE]
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