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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 21279" data-attributes="member: 7232"><p>Quali sono le novità per i libretti al portatore?</p><p>Dal 31 maggio 2010 i libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 5.000 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite.</p><p>Se avessi già un libretto di deposito con un saldo pari o superiore a 5.000 euro?</p><p>Questi libretti devono essere regolarizzati (estinzione o riduzione del saldo al di sotto di 5.000 euro) entro il 30 giugno 2011.</p><p>Con quali modalità posso procedere alla regolarizzazione dei libretti di deposito al portatore con un saldo pari o</p><p>superiore a 5.000 euro?</p><p>Occorre:</p><p>– estinguerli;</p><p>– prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo inferiore a 5.000 euro;</p><p>– estinguerli e trasformarli in libretti nominativi.</p><p>E se dopo la regolarizzazione fosse superato il limite previsto dalla normativa, ad esempio nel caso di accredito</p><p>degli interessi?</p><p>È obbligo del possessore recarsi presso l’Ufficio Postale per ricondurre il saldo nel limite previsto dalla Legge.</p><p>In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare?</p><p>Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare, a Poste Italiane l’avvenuto trasferimento</p><p>e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento</p><p>di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P.IVA della persona</p><p>giuridica) del cessionario e la data del trasferimento.</p><p>In caso di presentazione di un libretto al portatore ceduto prima del 30 aprile 2008, cosa occorre fare?</p><p>Al momento della presentazione all’incasso, il nuovo possessore può rilasciare un’autocertificazione contenente nome</p><p>e cognome del cedente e la data in cui è avvenuta la cessione.</p><p>Cosa succede se le nuove norme sui libretti al portatore non vengono rispettate?</p><p>Ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 5.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria;</p><p>detta sanzione non può essere inferiore all’importo di tremila euro.</p><p>Inoltre nel caso in cui:</p><p>– non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli aperti prima del 31 maggio 2010)</p><p>entro il 30 giugno 2011;</p><p>– si dimenticasse di comunicare i dati della persona alla quale abbiamo ceduto i libretti, l’accettazione di questi e la data</p><p>di cessione;</p><p>si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.</p><p></p><p>Da :</p><p><a href="http://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/normativa_antiriciclaggio.pdf" target="_blank">http://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/normativa_antiriciclaggio.pdf</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 21279, member: 7232"] Quali sono le novità per i libretti al portatore? Dal 31 maggio 2010 i libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 5.000 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite. Se avessi già un libretto di deposito con un saldo pari o superiore a 5.000 euro? Questi libretti devono essere regolarizzati (estinzione o riduzione del saldo al di sotto di 5.000 euro) entro il 30 giugno 2011. Con quali modalità posso procedere alla regolarizzazione dei libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a 5.000 euro? Occorre: – estinguerli; – prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo inferiore a 5.000 euro; – estinguerli e trasformarli in libretti nominativi. E se dopo la regolarizzazione fosse superato il limite previsto dalla normativa, ad esempio nel caso di accredito degli interessi? È obbligo del possessore recarsi presso l’Ufficio Postale per ricondurre il saldo nel limite previsto dalla Legge. In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare? Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare, a Poste Italiane l’avvenuto trasferimento e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P.IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento. In caso di presentazione di un libretto al portatore ceduto prima del 30 aprile 2008, cosa occorre fare? Al momento della presentazione all’incasso, il nuovo possessore può rilasciare un’autocertificazione contenente nome e cognome del cedente e la data in cui è avvenuta la cessione. Cosa succede se le nuove norme sui libretti al portatore non vengono rispettate? Ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 5.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria; detta sanzione non può essere inferiore all’importo di tremila euro. Inoltre nel caso in cui: – non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli aperti prima del 31 maggio 2010) entro il 30 giugno 2011; – si dimenticasse di comunicare i dati della persona alla quale abbiamo ceduto i libretti, l’accettazione di questi e la data di cessione; si applica una sanzione amministrativa pecuniaria. Da : [url]http://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/normativa_antiriciclaggio.pdf[/url] [/QUOTE]
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