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Locazione, Affitto e Sfratto
Mod. 69 e sanzioni per mancata presentazione
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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 127812" data-attributes="member: 17237"><p>Il thread parla di "mancata comunicazione della proroga tramite mod. 69".</p><p>Non sappiamo se per il contratto di locazione in questione sia stata esercitata o meno l'opzione per la cedolare secca.</p><p>Se il contratto è a regime normale e non è stata versata l'imposta per la proroga nei termini di 30 giorni dalla scadenza, è applicabile il ravvedimento operoso pagando l'imposta, gli interessi e le sanzioni.</p><p>Se invece il contratto fosse stato già opzionato per il regime della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 e/o mediante presentazione del mod. 69 alla scadenza della annualità nel 2012, si tratterebbe solo dell'omissione di comunicazione della proroga nei termini di 30 giorni dalla scadenza del contratto, senza omissione di versamento dell'imposta (in quanto non previsto).</p><p>Mi sembra decisamente "forzata" quindi l'interpretazione della circolare 47/E che prevede una sanzione di 258 Euro, di gran lunga superiore a quella che si pagherebbe nel caso di ravvedimento operoso in regime di normale imposta di registro.</p><p>Da notare che quanto da me riportato nel post precedente tra virgolette è una risposta a un quesito simile fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel Maggio 2012.</p><p>"La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000".</p><p>Chi l'ha ricevuta si è anche recato di persona all'Agenzia ed ha avuto conferma di quanto sopra.</p><p>Se adesso l'Agenzia si rimangia quanto detto inventando la "remissione in bonis" per una cosa del genere significa che siamo davvero arrivati alla frutta, Befera compreso, e allora ... giù ricorsi su ricorsi perché è una palese idiozia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 127812, member: 17237"] Il thread parla di "mancata comunicazione della proroga tramite mod. 69". Non sappiamo se per il contratto di locazione in questione sia stata esercitata o meno l'opzione per la cedolare secca. Se il contratto è a regime normale e non è stata versata l'imposta per la proroga nei termini di 30 giorni dalla scadenza, è applicabile il ravvedimento operoso pagando l'imposta, gli interessi e le sanzioni. Se invece il contratto fosse stato già opzionato per il regime della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 e/o mediante presentazione del mod. 69 alla scadenza della annualità nel 2012, si tratterebbe solo dell'omissione di comunicazione della proroga nei termini di 30 giorni dalla scadenza del contratto, senza omissione di versamento dell'imposta (in quanto non previsto). Mi sembra decisamente "forzata" quindi l'interpretazione della circolare 47/E che prevede una sanzione di 258 Euro, di gran lunga superiore a quella che si pagherebbe nel caso di ravvedimento operoso in regime di normale imposta di registro. Da notare che quanto da me riportato nel post precedente tra virgolette è una risposta a un quesito simile fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel Maggio 2012. "La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000". Chi l'ha ricevuta si è anche recato di persona all'Agenzia ed ha avuto conferma di quanto sopra. Se adesso l'Agenzia si rimangia quanto detto inventando la "remissione in bonis" per una cosa del genere significa che siamo davvero arrivati alla frutta, Befera compreso, e allora ... giù ricorsi su ricorsi perché è una palese idiozia. [/QUOTE]
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