andreamarima

Membro Attivo
Proprietario Casa
Qualcuno mi può dire se esiste una norma di legge che prevede una sanzione nel caso in cui non venga
comunicata all'A.d.E., con il mod. 69, la proroga di un contratto di locazione?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La violazione relativa all'omessa richiesta di registrazione può essere regolarizzata, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, con le seguenti modalità: - entro 90 giorni dal termine previsto, previo versamento dell'imposta di registro dovuta, della sanzione del 12%, pari a 1/10 del minimo, e degli interessi al tasso legale del 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno; - entro un anno dal termine previsto, previo versamento dell'imposta di registro dovuta, della sanzione del 15%, pari a 1/8 del minimo, e degli interessi al tasso legale del 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno.
I codici tributo da utilizzare nel modello F23 sono i seguenti: - 671T per quanto riguarda la sanzione, - 731T per quanto riguarda gli interessi.
Nel caso in cui si intenda invece optare per la cedolare secca, si rimanda a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate al paragrafo 9.1 della circolare 26/2011:
"... in caso di registrazione tardiva, a seguito dell'esercizio dell'opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell'imposta di registro. Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell'opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca. Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 al sussistere delle condizioni ivi previste."
Pertanto, se opti per la cedolare secca, devi versare con F23 le sanzioni sull'imposta di registro che avresti dovuto pagare per la proroga in regime normale, poi portare all'Agenzia delle Entrate il mod. 69 e la copia del F23.
 

andreamarima

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mod. 69

D'accordo, l'ho letto più volte nel forum. Ma dato che le sanzioni debbono sempre essere previste da norme di legge, vorrei saper quale norma di legge prevede la sanzione nel caso in discussione.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il thread parla di "mancata comunicazione della proroga tramite mod. 69".
Non sappiamo se per il contratto di locazione in questione sia stata esercitata o meno l'opzione per la cedolare secca.
Se il contratto è a regime normale e non è stata versata l'imposta per la proroga nei termini di 30 giorni dalla scadenza, è applicabile il ravvedimento operoso pagando l'imposta, gli interessi e le sanzioni.
Se invece il contratto fosse stato già opzionato per il regime della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 e/o mediante presentazione del mod. 69 alla scadenza della annualità nel 2012, si tratterebbe solo dell'omissione di comunicazione della proroga nei termini di 30 giorni dalla scadenza del contratto, senza omissione di versamento dell'imposta (in quanto non previsto).
Mi sembra decisamente "forzata" quindi l'interpretazione della circolare 47/E che prevede una sanzione di 258 Euro, di gran lunga superiore a quella che si pagherebbe nel caso di ravvedimento operoso in regime di normale imposta di registro.
Da notare che quanto da me riportato nel post precedente tra virgolette è una risposta a un quesito simile fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel Maggio 2012.
"La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000".
Chi l'ha ricevuta si è anche recato di persona all'Agenzia ed ha avuto conferma di quanto sopra.
Se adesso l'Agenzia si rimangia quanto detto inventando la "remissione in bonis" per una cosa del genere significa che siamo davvero arrivati alla frutta, Befera compreso, e allora ... giù ricorsi su ricorsi perché è una palese idiozia.
 

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