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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 236260" data-attributes="member: 15253"><p>No. </p><p>Art. 2, comma 1 del D.L. n. 79/2012:</p><p><em><u>La registrazione</u> dei contratti di locazione e <u>dei contratti di comodato</u> di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del</em></p><p><em>Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, <u>assorbe l'obbligo di comunicazione</u> di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191</em>.</p><p>Occorre tenere conto anche di quanto prevede il successivo art. 35 (della legge n. 392/1978):</p><p><em>Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori</em></p><p><em>nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici</em>.</p><p>Inoltre, per la "interruzione del rapporto dopo i 6 anni", occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 della stessa legge:</p><p><em>Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 236260, member: 15253"] No. Art. 2, comma 1 del D.L. n. 79/2012: [I][U]La registrazione[/U] dei contratti di locazione e [U]dei contratti di comodato[/U] di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, [U]assorbe l'obbligo di comunicazione[/U] di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191[/I]. Occorre tenere conto anche di quanto prevede il successivo art. 35 (della legge n. 392/1978): [I]Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici[/I]. Inoltre, per la "interruzione del rapporto dopo i 6 anni", occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 della stessa legge: [I]Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.[/I] [/QUOTE]
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