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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 149081" data-attributes="member: 15253"><p><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-family: 'times new roman'">Il "domicilio" a nulla rileva. Come la "residenza", s. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali.</span></span></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-size: 15px">Se i locali di cui si tratta sono <u>potenzialmente</u> in grado di produrre rifiuti, la tassa va applicata.</span></span></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-size: 15px">Si potrebbe tentare di fornire la prova che si tratta di locali rientranti nelle previsioni del comma 2 di quell'art. 62, secondo il quale “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">Il tentativo di cui sopra però non sarebbe facilmente accoglibile. Occorrerebbe dimostrare l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata: tale prova sarebbe agevolata se quei locali non fossero (più) allacciati ai servizi a rete, non arredati o comunque si riuscisse a dimostrarne il permanente stato di non utilizzo.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">L'abitazione è "principale", e pertanto è soggetta all'aliquota ridotta e alle detrazioni, finché permangono i requisiti previsti: avervi la dimora abituale (residenza) e l'iscrizione anagrafica corrispondente. Mancando uno o entrambi quei requisiti, diverrà ciò che comunemente si definisce come "seconda casa". </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 149081, member: 15253"] [FONT=times new roman][FONT=times new roman]Il "domicilio" a nulla rileva. Come la "residenza", s. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali.[/FONT][/FONT] [FONT=times new roman][SIZE=4]Se i locali di cui si tratta sono [U]potenzialmente[/U] in grado di produrre rifiuti, la tassa va applicata.[/SIZE][/FONT] [FONT=times new roman][SIZE=4]Si potrebbe tentare di fornire la prova che si tratta di locali rientranti nelle previsioni del comma 2 di quell'art. 62, secondo il quale “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.[/SIZE][/FONT] [SIZE=4][FONT=times new roman]Il tentativo di cui sopra però non sarebbe facilmente accoglibile. Occorrerebbe dimostrare l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata: tale prova sarebbe agevolata se quei locali non fossero (più) allacciati ai servizi a rete, non arredati o comunque si riuscisse a dimostrarne il permanente stato di non utilizzo.[/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman]L'abitazione è "principale", e pertanto è soggetta all'aliquota ridotta e alle detrazioni, finché permangono i requisiti previsti: avervi la dimora abituale (residenza) e l'iscrizione anagrafica corrispondente. Mancando uno o entrambi quei requisiti, diverrà ciò che comunemente si definisce come "seconda casa". [/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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