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Affitto, mi date informazioni sulla deducibilità del canone ?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 186337" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 16, comma 01 del TUIR ai contribuenti che stipulano o rinnovano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione di:</p><p>- 300,00 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;</p><p>- 150,00 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.</p><p></p><p>Ex art. 16, comma 1-ter) del TUIR, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione di 991,60 euro. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a 15.493,71 euro. La detrazione compete per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2007 e spetta per tre annualità sempre che il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.</p><p></p><p>Ex art. 16, comma 1-bis) del TUIR, è prevista una detrazione ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 km, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi.</p><p>Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:</p><p>- 991,60 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;</p><p>- 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 186337, member: 15253"] Ex art. 16, comma 01 del TUIR ai contribuenti che stipulano o rinnovano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione di: - 300,00 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro; - 150,00 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro. Ex art. 16, comma 1-ter) del TUIR, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione di 991,60 euro. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a 15.493,71 euro. La detrazione compete per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2007 e spetta per tre annualità sempre che il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Ex art. 16, comma 1-bis) del TUIR, è prevista una detrazione ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 km, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata: - 991,60 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro; - 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. [/QUOTE]
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