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Acquisto immobile da coniuge nel 1973, comunione?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 337717" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 228 della legge n. 151/1975:</p><p><em>Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (*), decorso il termine di due anni dalla detta data (**), sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.</em></p><p> <em>Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.</em></p><p> <em>Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.</em></p><p></p><p>(*) 20 settembre 1975<em>.</em></p><p>(**) termine prorogato fino al 15 gennaio 1978, ex art. 1 del D.L. n. 688/1977, convertito con modificazioni dalla legge n. 804/1977.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 337717, member: 15253"] Art. 228 della legge n. 151/1975: [I]Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (*), decorso il termine di due anni dalla detta data (**), sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi. Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.[/I] (*) 20 settembre 1975[I].[/I] (**) termine prorogato fino al 15 gennaio 1978, ex art. 1 del D.L. n. 688/1977, convertito con modificazioni dalla legge n. 804/1977.[I][/I] [/QUOTE]
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