Marco Latorre

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
buongiorno a tutti,
Vi chiedo assistenza per una problematica relativa all'acquisto di una casa.
A settembre 2014 ho stipulato un contratto preliminare di vendita con un immobiliare.
Su di esso viene definita la data del rogito al 30/11/2014. Questo, però, non avverrà poiché, in primis, i lavori non sono terminati e, inoltre, manca della documentazione, che deve produrre la parte venditrice, richiesta dalla banca che ci concederà il mutuo. Nello specifico si tratta dell'accatastamento e della relazione notarile preliminare, senza i quali il perito della banca non può eseguire la perizia di valutazione dell'immobile. Quindi la data fissata per il rogito non sarà rispettata a causa di mancanze da parte della parte venditrice.
Si dichiara, inoltre, che "L'Unità Immobiliare sarà completata entro il termine del 30/11/2014", almeno nelle parti interne. Anche questa scadenza sarà disattesa.
i miei quesiti sono i seguenti:

1. sul preliminare, al punto 3.4, si dichiara che la parte venditrice può intraprendere alcune azioni contro la parte acquirente, nel caso in cui la scadenza del 30/11/2014 venga disattesa.
In teoria, non avendo io alcuna responsabilità sul ritardo, non dovrei avere problemi, ma, siccome la mia fiducia nel genere umano è ormai al livello del pavimento, vorrei tutelarmi da eventuali azioni della parte venditrice contro di me. Vorrei, quindi, a tal fine, inviargli una raccomandata o una pec.
Riuscite gentilmente a suggerirmi cosa scrivere nella mia comunicazione?

2. E' normale che non siano previste penalità anche per la parte venditrice? Si, lo so... dovevo preoccuparmene prima di firmare, ma, all'epoca ero più fiducioso...

3. Posso chiedere, eventualmente, che mi siano riconosciuti dei danni dalla parte venditrice per aver disatteso la data stabilita nel termine dei lavori e della stipula del rogito?

4. Dovrebbe la parte venditrice comunicarmi ufficialmente la nuova data del rogito? (mi hanno comunicato la nuova data, 23/12/2014, con Wathsapp... e la banca non è stata nemmeno informata)

Grazie mille per i vs preziosi consigli.
Marco
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
IL venditore è l'inadempiente per cui Lei può agire intimandogli l' adempimento pena la risoluzione del contratto imputando Lui anche un risarcimento danni. Se invece è stata versata caparra Lei dovrà scegliere : o il doppio o la risoluzione del contratto ( vedi sentenza allegata )

Prima di partire "lancia in resta" Le consiglierei di "sfruttare il vantaggio " colmando le lacune del preliminare vigente invitando la controparte a redigere un' appendice al contratto determinando un nuovo termine inderogabile di consegna e penalità salate per ogni giorno di ritardo fino a x giorni , dopo di che il contratto dovrà considerarsi risolto per causa a loro imputabile . In quella sede cercare anche di farsi riconoscere danni patrimoniali per i giorni decorrenti dal 30-11-alla nuova scadenza concordata
 
Ultima modifica:

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Trattenere la caparra fa rinunciare al giudizio -CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA N. 553 DEL 14 GENNAIO 2009Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 553 del 2009, hanno chiarito che, l'art. 1385 c.c., in caso di inadempimento contrattuale, pone un'alternativa precisa: la parte non inadempiente, cioè, può decidere se recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta ( o esigere dall'altra il doppio di quanto versato) oppure chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Tali rimedi, precisa la Corte, sono alternativi ed infungibili e si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, di modo che la scelta dell'uno preclude il ricorso all'altro.


rif: Art.1385 codice civile
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali“.
 

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