antoine

Membro Attivo
Proprietario Casa
Con il nuovo regolamento condominiale, per una spesa straordinaria è obbligatorio creare un fondo straordinaria specifico ad essa e pari al totale della spesa.
In assemblea settembre 2013 l’amm.re ha ricordato le principali del nuovo regolamento dimenticando la suddetta.
Solo dopo un mio richiamo lo ha fatto molto velocemente ed alcuno in assemblea è sembrato interessato alla cosa.
Siamo già alla 3° spesa straordinaria e questa regola non è stata ne ipotizzata ne rispettata.
Ho chiesto lumi in giro e sembra che chi/coloro non vedesse/ro questa regola rispettata può/possono ricorrere al tribunale a proprio rischio e spese.
E’ questa la ragione che tale importante nuova regola è ignorata? Se si Chapeau dicono al mio paese
Antoine
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Con il nuovo regolamento condominiale, per una spesa straordinaria è obbligatorio creare un fondo straordinaria specifico
È un obbligo previsto dall'art. 1135, comma 1 del codice civile, che recita:
"Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
(omissis)
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti".
 

antoine

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Nemesis sono al corrente di quanto descrive. Ma nel caso che la spesa da affrontare non venga sostenuta come da art 1335 - è successo tre volte dove abito -
al Condomino che esige il rispetto di tale articolo cosa rimane da fare?
  • richiesta di annullabilità o nullità entro 30 giorni dalla
    • data AVVENUTA ASSEMBLEA oppure
    • o data RICEVIMENTO VERBALE ASSEMBLEA?
  • riterrei possa trattasi di VIZIO FORMALE quindi richiede ANNULLABILITA? pure
  • oppure VIZIO SOSTANZIALE? quindi nullità
E soprattutto quale è il possibile iter x lui:
  • ricorso alla magistratura? che decreterà il suo parere nei secoli dei secoli e così sia?
  • A propri rischio e spese.
Mi pare che x ottenere il rispetto di una semplice e chiara regola alla fine il Condomino finisce dentro un tunnel rimpiangendo la decisione presa anni prima. Grazie Antoine
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie Nemesis sono al corrente di quanto descrive. Ma nel caso che la spesa da affrontare non venga sostenuta come da art 1335 - è successo tre volte dove abito -
al Condomino che esige il rispetto di tale articolo cosa rimane da fare?
  • richiesta di annullabilità o nullità entro 30 giorni dalla
    • data AVVENUTA ASSEMBLEA oppure
    • o data RICEVIMENTO VERBALE ASSEMBLEA?
  • riterrei possa trattasi di VIZIO FORMALE quindi richiede ANNULLABILITA? pure
  • oppure VIZIO SOSTANZIALE? quindi nullità
E soprattutto quale è il possibile iter x lui:
  • ricorso alla magistratura? che decreterà il suo parere nei secoli dei secoli e così sia?
  • A propri rischio e spese.
Mi pare che x ottenere il rispetto di una semplice e chiara regola alla fine il Condomino finisce dentro un tunnel rimpiangendo la decisione presa anni prima. Grazie Antoine
Senti, spiegati meglio: qualunque decisione di spesa a cominciare da quelle familiari (quest'anno non faremo le ferie...) può essere sospesa
per i motivi più disparati...Questa spesa gia deliberata, per esempio, era a tuo favore per danni ricevuti??? In tal caso hai tutte le ragioni per protestare e denunciare per inadempienza... Ma se fosse stata per
la sostituzione della caldaia difettosa per vecchiaia, allora la sospensione a grande richiesta sia pure successiva alla delibera assembleare, può (???) giustificare il "ritardo" Ritardo che in Italia non si nega a nessuno...perchè la nostra è una Repubblica basata sul rinvio sine die , cioè a data da destinarsi...Se non è così, precisa meglio
che cosa era stato deliberato. Meglio tre parole in più che una in meno...così sentenziò FradJACOno...Quiproquo.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A parere di chi scrive , premesso
-che pure va considerato il secondo comma dell'articolo 1135 cosi recita
2.c.L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
-che la norma del 1 comma punto 4, è di recente introduzione e pertanto manca giurisprudenza di casi analoghi
-che la questione della annullabilità o nullità deve comunque essere avallata dal Giudice in base al caso concreto ( e spesso non sono mancate sorprese)
Ciò premesso pare consigliabile cautelativamente propendere per l'annullabilità e pertanto procedere a inoltrare richiesta di mediazione conciliazione (tramite un legale-è obbligatorio) cautelativamente nei medesimi termini di cui all'art.1137 ( 30 giorni) . La richiesta di mediazione-.conciliazione sospende gli effetti dell'art. 1137 ; in caso di non esperimento del tentativo o di non raggiungimento dell'accordo , da quella negativa data riiniziano a decorrere i 30 gg ex 1137 per la impugnazione vera e propria
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
I PRINCIPI GENERALI -Delibere nulle o annullabili.
Cass. civ. sez. II del 23 gennaio 2014 n. 1439: Cass. SU 4806 del 2005
-
debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto;
(Non mi sembra che il suo caso sia annoverabile fra queste fattispeci )


-debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
(a mio parere il suo caso si colloca in questo secondo raggruppamento)
 
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