platinux

Membro Junior
Proprietario Casa
Gentili utenti, ho un problema. Possiedo un negozio al piano terra su strada in un condominio. Tutti gli appartamenti sovrastanti del condominio hanno ognuno la loro antenna tv su tetto condominiale con passaggio di cavi ognuno nel proprio corrugato già predisposto con lavori di messa a norma impianto elettrico del vano scala, fino all interno delle varie abitazioni. Ne sono stati esclusi i negozi. Il mio attuale inquilino ha necessità di installare una tv quindi ho chiesto all'amministratore un modo per arrivare con il mio cavo, sul tetto. In primis ho chiesto se potevo far passare il Mio cavo all'interno di una cannuccia già installata sulla facciata esterna contenente il filo della messa a terra del vano scala, in modo tale da occultarlo e non intaccare il decoro del fabbricato. L'amministratore me l ha vietato. successivamente ho chiesto vocalmente a lui e al consigliere di palazzina, la possibilità di farlo passare esternamente alla cannuccia, legato bene con fascette alla stessa e nascosto bene dietro ad essa. Anche in questo caso ho avuto esito negativo. Come posso fare?? Ho diritto a installare l'antenna e far passare il mio cavo fino al negozio?? quali sono le modalità per pretendere il mio diritto?? Grazie!
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
All'interno della cannuccia del conduttore di terra è sconsigliabile per le possibili interferenze elettriche. Però se il regolamento di condominio non lo vieta espressamente, hai tutto il diritto di passare con la tua conduttura purchè esteticamente valida.
 

griz

Membro Storico
Professionista
esiste un diritto sancito a poter installare i dispositivi per l'accesso alle informazioni, (vedi parabola satellitare) quindi anche l'antenna, in sostanza: non te lo possono impedire
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
prova a proporre una canaletta parallela che non modifica il decoro della facciata ( i fili volanti anche se legati meglio lasciarli perdere ). Se ancora si oppongono ( non capisco perchè ) fagli capire che chiederai un'ingiunzione al tribunale addebitando al condominio gli oneri aggiuntivi rispetto alla tua soluzione.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Gli interventi per gli impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, da satellite o via cavo rappresentano diritto del singolo, nel rispetto di certe condizioni : devono recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliare di proprietà individuale, preservando il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto per le reti pubbliche (1° comma art. 1122-bis c.c.).
Se sono necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato deve comunicare all’amministratore il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

fonte normativa:
Art. 1122-bis. -Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
 

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