sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
L’art. 1136, quarto comma, c.c. ci dice che per la nomina dell’amministratore sono necessari i quorum di cui al secondo comma dello stesso articolo, vale a dire la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (la metà del valore dell'edificio).
buonasera,
ultima considerazione:
di solito alle nostre assemblee condominiali si contano, quando va bene, al massimo 530/540 millesimi (compreso deleghe) rappresentati da 20/25 .
A questo punto, (dato che la nomina/revoca è almeno al 2° punto dell'O.d.G. e c'è la discussione sul consuntivo), qualche condomino con i suoi millesimi ha già abbandonato l'assemblea.
Per poter revocare l'amministratore, ammettendo che resistano almeno 501 millesimi, occorrebbe la totalità dei consensi dei condomini presenti, O no!
grazie ancora a tutti
Fonte: L’amministratore del condominio: nomina, conferma e revoca
(www.StudioCataldi.it)
Perchè dici la totalità dei presenti ?
 

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