sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se il contratto con il portiere prevede l'indennità per ritiro posta tu lo stai pagando per un servizio che non vuoi. Quindi ti conviene utilizzare il servizio beninteso rilasciando apposita delega. L'amministratrore sbaglia quando dice che tocca te togliere l'incarico al portiere però è un peccato veniale perchè lui da per scontato che l'assemblea ha approvato con la clausola nel contratto e quindi anche tu devi aderire. In principio se tu non vuoi il servizio lo devi dire o se accetti devi dare la delega.
Ti trascrivo il capitolo che tratta la questione sul CCNL
m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condòmino o dall’inquilino.

  • La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
    Per tale servizio è stabilita un’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quaterdell’art. 117, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condòmino o l’inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condòmino o l’inquilino per un massimo di 4 per ogni condòmino o inquilino. L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall’esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini, qualora la quantità di tale corrispondenza superi il numero come sopra stabilito, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. I domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. In caso di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione.
 

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