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JERRY48

Ospite
29/08/2014 - Le spese per i danni causati dalle infiltrazioni provenienti da una terrazza vanno ripartite tra i condomini e non pesano solo sul proprietario. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Cassazione con la sentenza 18164/2014.

Nel caso esaminato dalla Corte, il proprietario di un appartamento aveva subito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di proprietà di un altro condomino. Il Tribunale ordinario aveva condannato il proprietario del terrazzo al risarcimento dei danni e alla realizzazione delle opere necessarie per evitare il ripetersi del problema.

Al contrario, la Corte d’Appello aveva fatto notare che il terrazzo, anche se di proprietà di un condomino, fungeva da copertura dell’appartamento che aveva subito le infiltrazioni. Per questo motivo le spese dovevano quindi essere ripartite.

La Cassazione, in ultima istanza, ha confermato che il lastrico solare svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartenente o se attribuito in uso esclusivo ad un solo condomino. Degli interventi di riparazione o manutenzione devono quindi farsi carico i condomini non in funzione della proprietà, ma dell’utilità che il terrazzo apporta agli appartamenti cui è collegato.
(Da EdilPortale)
 
J

jac1.0

Ospite
Le spese per i danni causati dalle infiltrazioni provenienti da una terrazza vanno ripartite tra i condomini

Lo dice il codice civile all'art. 1226, che recita:

Art. 1126. Lastrici solari di uso esclusivo.

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La ripartizione della spesa avviene......... o in proporzione del valore del piano o (e non e) della porzione di piano di ciascuno.
 
J

jac1.0

Ospite
Il testo dell'art. c.c. è scritto male. Voleva dire: a carico delle u.i. cui il tetto serve (quindi o tutte o una parte di esse). Se il tetto è spiovente si considera la sua proiezione orizzontale.
 
J

jac1.0

Ospite
Per proiezione orizzontale si intende l'immagine geometrica che si ottiene sul piano orizzontale quando raggi verticali 'colpiscono' il tetto.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
La mia vuole essere una provocazione, se si ha un tetto spiovente, pertanto nessuno ha interesse ad averne l'uso esclusivo, e sotto a questo tetto ci sono unità abitative che vengono servite dalla copertura del tetto unico ma in modo differente perché il lato destro ci sono gli appartamenti più grandi mentre il lato sinistro gli appartamenti più piccoli e dovendo rifare il tetto cosa si fa facciamo pagare per millesimi o diciamo dividiamo prima il tetto per il lato destro e sinistro e poi si divide la spesa per i millesimi? chiaramente qualcuno dirà ma alla fine sarà quasi uguale, si ma se si rifà tutto il tetto ma se si fa un solo lato? lo dividiamo per tutti o per lato?:)
 

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