quiproquo

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Proprietario Casa
Potrebbe essere questo.
Il codice civile vieta la possibilità di succedere nei beni del defunto mediante un
contratto stipulato quando questo era ancora in vita.
Lo stabilisce espressamente l’articolo 458.
Non è valido neppure il patto con il quale una persona disponga dei diritti che
gli possono spettare su una successione non ancora aperta, oppure rinunci agli
stessi diritti.
Dura...l(e...)a vita se si è...di corpore sano e mens sana. :)
Vedi che ho fatto bene a chiederti di approfondire...la risposta è esatta...griderebbe il Mike nazionale a rischiatutto. Tuttavia resta il malumore di fondo perchè:
1) Non è un contratto (è un riconoscimento dell'operato con equità del padre in vita...)
2) Non è un patto per la futura suddivisione,
3) Nè di rinuncia ai futuri diritti
Ma quanto sopra non fa decadere la mia feroce critica nei confronti della legge e, innanzitutto, delle sue modalità.

Sempre questa mattina ho letto un art.del C.C. dove il legislatore
parla di beni "lasciati" o donati, riconoscendo implicitamente che pur
producendo lo stesso effetto (arricchimento di una parte...) sono due parole diverse con due significati diversi...come pure la rinunzia usufrutto...elergire o dare somme di denaro che sostengo,insieme alla sentenza della Cassazione che tu avevi postato (spero che ricordi...), siano differenti dalla Donazione e come tali da trattare diversamente.
Così non è ... e nessuno mi può impedire di...brontolare...
Prova a leggere il numero 2 del terzo comma dell'art. 324 e confrontarlo con l'art.737 (basilare per la Collazione) dove dice "per donazione direttamente o indirettamente"...l'uso quasi nascosto dell'avverbio "indirettamente" dà il potere al fisco, al notaio, alla banca di considerare la Rinunzia dell'usufrutto come una Donazione indiretta e quindi donazione senza se e senza ma. Quindi: Lasciare...Dare...Elargire sono diversi da Donare e quando il legislatore
volutamente tralascia di inserire la Donazione Indiretta nel Capo terzo
dedicato proprio all'istituto della Donazione il sospetto che si fosse reso conto di quanto fosse debole la variante, tra l'altro suscettibile di contestazioni a non finire, l'ha indotto a nasconderne il contenuto in un altro Capo, quello delle collazioni. E' o non è una stortura??? Che fa aumentare il grado e la durata delle liti ereditarie??? Più in là ti posterò
un esempio di successione ereditaria con un solo erede
e con un ammontare complessivo presunto o indotto o contabilizzato di
un milione e mezzo di euro di cui solo trecentomila residui alla dipartita.
Forse ci faremo una risata alla Fantozzi...Se vuoi comincia tu a svilupparlo...Sono stanco. Buona notte. qpq.
 
J

JERRY48

Ospite
Sempre questa mattina ho letto un art.del C.C. dove il legislatore
parla di beni "lasciati" o donati, riconoscendo implicitamente che pur
producendo lo stesso effetto (arricchimento di una parte...) sono due parole diverse con due significati diversi...come pure la rinunzia usufrutto...elergire o dare somme di denaro che sostengo,insieme alla sentenza della Cassazione che tu avevi postato (spero che ricordi...), siano differenti dalla Donazione e come tali da trattare diversamente.
Così non è ... e nessuno mi può impedire di...brontolare...
Donazione diretta e indiretta.
In ossequio alla tesi dell'assorbimento o della prevalenza , è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell' "animus donandi " rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I, 5265/99). Normalmente la fattispecie del "negotium mixtum cum donationem" assume la forma della compravendita caratterizzata però da notevole sproporzione fra le prestazioni, elemento che causa un arricchimento a tutto beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore (per tutte Cass.Civ. Sez. II, 1266/86 e ,Sez. III, 7969/91 ), per gli ermellini tale atto non necessita ,della stipula per atto pubblico (Cass. n. 23297/2009), questo perchè l'art. 809 c.c. che sancisce l'applicabilità delle norme sulla donazione anche agli altri atti di liberalitá, non richiama giustappunto l' 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione. Il preliminare stipulato al solo scopo di arricchire il promissario acquirente, con cui il promittente venditore si obbliga a trasferire un immobile a un prezzo pari al suo valore catastale, costituisce per la giurisprudenza donazione indiretta senza dubbio alcuno, così come quando il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita, sostituisca a sé un altro soggetto nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un appartamento, fornendogli anche la liquiditá per l'acquisto, non sará definibile quale donazione diretta di denaro (Cass. 15/12/1984, n. 6581). Per i giudici non è qualificabile quale "donazione indiretta" la consegna al donatario, da parte del donante, di denaro a mezzo di assegni circolari, si richiede infatti,affinchè la fattispecie si configuri , che il denaro venga corrisposto con lo scopo determinato dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass.2008, n. 26746). Il classico caso dell' acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietá al figlio e riserva di usufrutto a favore degli stessi genitori, costituisce anch'essa una donazione indiretta, per cui il figlio alla morte dei genitori , diventato nel frattempo pieno proprietario del bene, dovrà conferirlo alla massa ereditaria per dividerlo con gli altri legittimari (Trib. Napoli 31/1/2001). Anche la rinuncia all' usufrutto se ispirata da "animus donandi", costituisce una donazione indiretta a favore del nudo proprietario, dal momento che, comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo (Cass. 1997 n. 13117). L'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, costituisce una donazione diretta, poichè la liberalità non è un effetto indiretto ma si profila quale causa stessa stessa dell'accollo, per cui qualora l'atto non dovesse venire stipulato nel rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. sarebbe Inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) (Cass. 2006, n. 7507), Ricordiamo, circa la "soluti retentio" che costituisce requisito essenziale per la irripetibilità della prestazione, la mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens (colui che paga), non rileva invece il fatto, che il solvens abbia creduto di dover adempiere un'obbligazione civile, quindi l'errore sulla natura dell'obbligazione non consente la ripetizione di quanto pagato. In occasione di donazione indiretta tra coniugi, ad es. nel caso in cui l'uno intesti all'altro un immobile ,acquistato con denaro proprio, se dovesse intervenire poi separazione personale ,proprio a causa del coniuge "beneficiario" poichè ha posto fine alla convivenza e ne ha iniziato una nuova, ciò non sará sufficiente a far scattare la revoca della donazione per ingratitudine, occorrerebbe infatti provare che tali fatti sono stati posti in essere in modo ingiurioso e/o oltraggioso (Cass.1987 n. 2003). Nel caso più canonico e frequente, l' acquisto di un immobile con denaro di un genitore che contestualmente viene intestato al figlio, si configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e non diretta del denaro; pertanto, in caso di collazione, il conferimento dovrá avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (Cass. 2005, n. 20638). Se invece il genitore vende ad un figlio, ad un prezzo molto più basso del valore di mercato, un proprio appartamento, ai fini della collazione andrá considerata lo scarto tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo al quale realmente è stato ceduto (Trib. Lucca 13/1/2005).
Avv. Gilda Summaria
 

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Donazione diretta e indiretta.
In ossequio alla tesi dell'assorbimento o della prevalenza , è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell' "animus donandi " rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I, 5265/99). Normalmente la fattispecie del "negotium mixtum cum donationem" assume la forma della compravendita caratterizzata però da notevole sproporzione fra le prestazioni, elemento che causa un arricchimento a tutto beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore (per tutte Cass.Civ. Sez. II, 1266/86 e ,Sez. III, 7969/91 ), per gli ermellini tale atto non necessita ,della stipula per atto pubblico (Cass. n. 23297/2009), questo perchè l'art. 809 c.c. che sancisce l'applicabilità delle norme sulla donazione anche agli altri atti di liberalitá, non richiama giustappunto l' 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione. Il preliminare stipulato al solo scopo di arricchire il promissario acquirente, con cui il promittente venditore si obbliga a trasferire un immobile a un prezzo pari al suo valore catastale, costituisce per la giurisprudenza donazione indiretta senza dubbio alcuno, così come quando il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita, sostituisca a sé un altro soggetto nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un appartamento, fornendogli anche la liquiditá per l'acquisto, non sará definibile quale donazione diretta di denaro (Cass. 15/12/1984, n. 6581). Per i giudici non è qualificabile quale "donazione indiretta" la consegna al donatario, da parte del donante, di denaro a mezzo di assegni circolari, si richiede infatti,affinchè la fattispecie si configuri , che il denaro venga corrisposto con lo scopo determinato dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass.2008, n. 26746). Il classico caso dell' acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietá al figlio e riserva di usufrutto a favore degli stessi genitori, costituisce anch'essa una donazione indiretta, per cui il figlio alla morte dei genitori , diventato nel frattempo pieno proprietario del bene, dovrà conferirlo alla massa ereditaria per dividerlo con gli altri legittimari (Trib. Napoli 31/1/2001). Anche la rinuncia all' usufrutto se ispirata da "animus donandi", costituisce una donazione indiretta a favore del nudo proprietario, dal momento che, comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo (Cass. 1997 n. 13117). L'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, costituisce una donazione diretta, poichè la liberalità non è un effetto indiretto ma si profila quale causa stessa stessa dell'accollo, per cui qualora l'atto non dovesse venire stipulato nel rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. sarebbe Inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) (Cass. 2006, n. 7507), Ricordiamo, circa la "soluti retentio" che costituisce requisito essenziale per la irripetibilità della prestazione, la mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens (colui che paga), non rileva invece il fatto, che il solvens abbia creduto di dover adempiere un'obbligazione civile, quindi l'errore sulla natura dell'obbligazione non consente la ripetizione di quanto pagato. In occasione di donazione indiretta tra coniugi, ad es. nel caso in cui l'uno intesti all'altro un immobile ,acquistato con denaro proprio, se dovesse intervenire poi separazione personale ,proprio a causa del coniuge "beneficiario" poichè ha posto fine alla convivenza e ne ha iniziato una nuova, ciò non sará sufficiente a far scattare la revoca della donazione per ingratitudine, occorrerebbe infatti provare che tali fatti sono stati posti in essere in modo ingiurioso e/o oltraggioso (Cass.1987 n. 2003). Nel caso più canonico e frequente, l' acquisto di un immobile con denaro di un genitore che contestualmente viene intestato al figlio, si configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e non diretta del denaro; pertanto, in caso di collazione, il conferimento dovrá avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (Cass. 2005, n. 20638). Se invece il genitore vende ad un figlio, ad un prezzo molto più basso del valore di mercato, un proprio appartamento, ai fini della collazione andrá considerata lo scarto tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo al quale realmente è stato ceduto (Trib. Lucca 13/1/2005).
Avv. Gilda Summaria
Grazie....della fatica. Appena posso ti scriverò in privato e poi ti telefonerò. La mia posizione non vuole entrare nello specifico dei vari articoli e commi delle due leggi ai fini della mia situazione familiare.
Non ne ho più bisogno. E' tutto finito da anni. Io critico le due leggi e
in subordine alcune delle modalità delle stesse. E i propisti non hanno alcun interesse a seguirmi in tale percorso. Fra l'altro credo che non vi siano compagni intorno ai 70 anni con più di un figlio...condizione necessaria per una maggiore sensibilizzazione e comprensione...
Tu sei l'unico che ha dimostrato di voler almeno ascoltarmi e quindi ti dico: a presto. Di nuovo grazie. qpq.
 

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