Daniele 78

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cerchiamo di chiarire: la conformità urbanistica riguarda le destinazioni d'uso, la disposizione dei locali, ecc.
se in sede di vendita, una zona che nel progetto al Comune era identificata come parte comune ma poi è stata asegnata all'impiuanto catastale ad un appartamento e venduta, vale la planimetria e l'atto di vendita, se c'è una discordanza che non compromette l'agibilità e le conformità alla norma, non lo vedo un problema, è una difformità m anon sostanziale:
Non si può paragonare come una diversa distribuzione o un ampliamento non autorizzato
Io do questa interpretazione, la rigidità assoluta in questi casi non la trovo corretta
Ok il mio era un discorso molto in generale su cosa viene richiesto per l'Agibilità dell'immobile.
In questo caso non sappiamo se la discordanza è sostanziale.
Poi io sto vedendo che ormai anche solo per una finestra non censita o censita (difforme dall'originale) ti viene richiesto l'aggiornamento del catasto, che pur non essendo sostanziale, non ti permette di compravendere un'immobile.
Posso raccontarti al massimo quello che vedo qui, non so se da altre parti c'è una visione più "morbida".
Ad un collega, con cui ho parlato, per una stupidata grafica (una porta in più) è stato necessario rifare la planimetria catastale...in quanto in sede di trasferimento della proprietà è stato bloccato dal notaio.
Ricordiamoci sempre anche dei Periti della Banca dell'acquirente che la prima cosa che fanno è lo scan a raggi X dell'immobile e dei suoi dati.
A me è stato contestanto una volta una differenza di neanche 50 cm (sulla tramezzatura) di un locale c.t, che comunque non variava assolutamente la sagoma dell'immobile.
 

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