gio123

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
scrivo per chiedee un vostro supporto. Cercherò di rendere chiaro il mio punto di chiarmento da portare, a breve, in sede assembleare.
Il mio condominio si sta orientando ad intraprendere un costoso progetto di rifacimento facciata dello stabile, ormai vecchio di 60 anni. L'Amministratore ha proposto una banca per aprire un conto corrente ed avere il finanziamento dell'intero progetto in quanto entro fine anno deve essere versata l'intera quota per usufruire della detrazione del 50% (credo che sia 50 e non 36 - midareste conferma?). Il problema è che al momento c'è un condomino moroso. Sentito un avvocato, il progetto non potrebbe partire perchè se il condomino moroso (che ha in vendita l'apartamento) dovesse vendere, si azzererebbe il debito per il nuovo inquilino entrante ed acquirente. L'Amministratore dovrebbe quindi prendere provvedimenti prima dell'inizio progetto per poi avvalersi sulla moroisità. Nell'assemblea di pochi giorni fa, curiosamente all'Amministratore non risultano più condomini morosi ... (sarà da verificare - per non bloccare il progetto). Ad ogni modo, visto che la rateizzazione sarà effettuata in 6 anni, può succedere che qaulche altro condomino risulterebbe moroso. Come si dovrenno cautelare i condomini che regolarmente pagheranno le rate o per chi avrà versato l'intera quota fin dall'inizio?
In attesa di un vostro parere o ancor meglio di vostri punti di attenzione che ritenete di farmi presente, vi ringrazio anticipatamente.

Giovanni
 

condobip

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Proprietario Casa
Devi sapere una cosa, se il condomino è moroso l'amministratore avrebbe dovuto sin da nascere della morosità agire con solleciti ed eventuali richieste di Decreto Ingiuntivo, magari arrivando anche al pignoramento del bene (u.i.).
Comunque se la delibera avviene prima del rogito tra il moroso ed l'acquirente, salvo accordi tra i due spetterà al venditore, se la delibera avverrà dopo il rogito la spesa sarà a carico dell'acquirente.

In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. --- Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010
 

arciera

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Secondo le nuove disposizioni l'amministratore deve fornire alla ditta creditrice il nome di chi non ha pagato, sarà questa a perseguire il debitore (cassazione a sezioni riunite sentenza numero 9148 dell' 8 aprile 2008)
 

condobip

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Proprietario Casa
Concordo, infatti chi non ha pagato è chi ha approvato la delibera oppure era parte tra i dissidenti e non ha opposto resistenza ne impugnato in caso di delibera annullabile, in pratica ciò che dice l'art. 1137 cc;
- Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. ...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'amministratore deve fornire alla ditta creditrice il nome di chi non ha pagato, sarà questa a perseguire il debitore
Ma nel caso che l'escussione dei condomini morosi non abbia esito favorevole il creditore potrà rivolgere le proprie pretese anche nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti. Quindi la somma da recuperare, che non sia stato possibile primariamente incassare dai condomini morosi, andrà ripartita tra i condomini in regola, in misura proporzionale ai millesimi di proprietà di ciascuno.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
@gio123 C'è sempre la possibilità di mettere all'asta giudiziaria l'immobile con procedura immediata dato che l'amministratore può richiedere l'esecuzione forzata del saldo per avere il rientro del credito vantato dal condominio. Insomma ci sta sempre un bene di mezzo su cui avere precedenza a tutti. A parer mio siete più che cautelati. Col polso fermo. A proposito il debito alla fin fine segue il proprietario, quello vero. Chi ha detto in assemblea queste scempiaggini? L'amministratore?
 
Ultima modifica:
U

User_15726

Ospite
dalla tua descrizione, l'amministratore attuale mi sembra poco professionale e poi deliberato il lavoro straordinario con dovuta assemblea, il venditore è debitore dell'importo di sua spettanza secondo tabelle millesimali..... qualora vendesse ne risponde l'acquirente se non si informasse prima dell'acquisto!!!
buona vita
 

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