essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
1) No puoi usufruire comunque del 10%, ma solo sulla manodopera e sui materiali fino a concorrenza del lavoro della prestazione (20.000€ manodopera 40.000€ di materiali) tu applichi l'IVA al 10% sia sulla manodopera (20.000€ )sia sui materiali fino alla concorrenza di valore con la manodopera (20.000€).
Siccome ner rimangono altri 20.00€ di manodopera questi avranno un IVA al 10%.
L'intervento di "ristrutturazione" se proprio cosi' è indicato sulla Dia o su permesso per costruire gode di IVA 10% per tutti i lavori anche quelli che comportano l'impiego di beni significativi (in questo caso sia beni che manodopera vanno per L'INTERO al 10%). Rimangono al 22% le prestazioni professionali e i materiali acquistati direttamente in negozio dal proprietario dell'abitazione (per esempio le piastrelle comprate direttamente in negozio che non presta anche la posa in opera).
La distinzione che ha fatto Daniele78 vale solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e solo per l'acquisto e posa in opera dei cosiddetti "beni significativi" sono sette in tutto e rientrano tra questi : infissi interni ed esterni, citofoni, caldaie, montacarichi ascensori ecc. (in questo momento non li ricordo tutti ma sono ben elencati sulla guida alle agevolazioni fiscali sopra postata).
Le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni possono essere usufruite anche per le case di lusso.
Saluti.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
dei cosiddetti "beni significativi" sono sette in tutto e rientrano tra questi : infissi interni ed esterni, citofoni, caldaie, montacarichi ascensori ecc. (in questo momento non li ricordo tutti ma sono ben elencati sulla guida alle agevolazioni fiscali sopra postata
- Ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza.

Per quanto l'elencazione sia tassativa, nella circolare n. 71/E è precisato che:"… i termini utilizzati per l’individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione)."
:):ok:
 

Freccia75

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Quindi se ho ben capito ( scusatemi ma i soldi son soldi ...)
Beni significativi :
a) in ristrutturazione : IVA sempre al 10 %
b) in manutenzione : IVA al 10% nel limite del valore della manodopera
c) quotaparte ampliamento ? IVA al 4% se prima casa ??

grazie

Freccia 75
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
L'intervento di "ristrutturazione" se proprio cosi' è indicato sulla Dia o su permesso per costruire gode di IVA 10% per tutti i lavori anche quelli che comportano l'impiego di beni significativi (in questo caso sia beni che manodopera vanno per L'INTERO al 10%). Rimangono al 22% le prestazioni professionali e i materiali acquistati direttamente in negozio dal proprietario dell'abitazione (per esempio le piastrelle comprate direttamente in negozio che non presta anche la posa in opera).
La distinzione che ha fatto Daniele78 vale solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e solo per l'acquisto e posa in opera dei cosiddetti "beni significativi" sono sette in tutto e rientrano tra questi : infissi interni ed esterni, citofoni, caldaie, montacarichi ascensori ecc. (in questo momento non li ricordo tutti ma sono ben elencati sulla guida alle agevolazioni fiscali sopra postata).
Le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni possono essere usufruite anche per le case di lusso.
Saluti.
Grazie per la precisazione, è stata utile anche per me.[DOUBLEPOST=1397580049,1397579784][/DOUBLEPOST]
c) quotaparte ampliamento ? IVA al 4% se prima casa ??
L'ampliamento non gode di detrazioni in quanto equiparato (ed effettivamente è) ad un nuovo fabbricato o porzione di esso.
L'IVA al 4% solo per prima casa ma "non di lusso" (quindi un A/1, A/8 e A/9 non godono di IVA agevolata ma di IVA ordinaria 22%).
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
S
Quindi se ho ben capito ( scusatemi ma i soldi son soldi ...)
Beni significativi :
a) in ristrutturazione : IVA sempre al 10 %
b) in manutenzione : IVA al 10% nel limite del valore della manodopera
c) quotaparte ampliamento ? IVA al 4% se prima casa ??

grazie

Freccia 75
Sì a tutte e 3 le domande, tenendo conto che se l'ampliamento fa diventare una casa di lusso (superficie che diventa superiore ai 240 mq) l'IVA su detto ampliamento sarà al 22%.
Per la domanda b l'IVA è al 10% per il valore DOPPIO della manodopera, la differenza del costo dell'intervento rimarrà al 22% (esempio caldaia euro 1000 manodopera euro 200 - l'IVA sarà al 10% su 400 e al 22% su 800 euro). Saluti.
 

Megami

Nuovo Iscritto
Impresa
Buonasera a tutti,
Sono proprietario di un villino A7 , acquistato con imposta di registro, usufruendo della agevolazione prima casa.
E' mia intenzione procedere a una ristrutturazione ( demolizione e fedele ricostruzione scostandosi leggermente dal sedime originale) e ampliamento, a seguito del quale il villino diventerà casa di lusso perché la superficie al netto di garage, scale, ecc sarà superiore ai 240 mq.
I miei dubbi ( dovuti a risposte non univoche da parte dei professionisti finora interpellati ) sono :
1) posso usufruire dell' IVA al 10 % per la ristrutturazione ovvero siccome il risultato finale sarà una casa di lusso non ne ho diritto ?
2) per le stesse motivazioni , l' IVA per la quotaparte relativa all' ampliamento sarà del 4% perché prima casa attualmente non lusso o al 22% perché risultato finale sarà casa di lusso ?
3) posso comunque usufruire dei bonus fiscali ristrutturazioni e riqualificazione energetica anche se casa di lusso ?
4) il superamento dei 240 mq mi comporterà automaticamente il passaggio da a7 in a8 ?

Grazie mille a quanti vorranno aiutarmi a trovare il bandolo...

Freccia75

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato sino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2019 per interventi di recupero eseguiti su abitazioni e pertinenze, entro il limite di 96mila euro. La proroga a tutto il 2019 riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96mila euro) e la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni. A partire dal 1° gennaio 2020 la detrazione sarà fruibile nella misura del 36% su un ammontare di spesa non superiore a 48mila euro per unità immobiliare. Questa, infatti, è la misura prevista a regime dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86. L’agevolazione spetta sia per le spese relative a lavori eseguiti su singole unità immobiliari, che per dominiali e comprende anche le spese di progettazione e le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie. Confermate le modalità applicative in vigore inclusa l’ultima novità della legge di Bilancio 2018 in merito all’introduzione dell’obbligo di comunicazione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione IRPEF del 50% che comportino una riduzione dei consumi energetici o l’uso di fonti rinnovabili di energia.


La maxi-detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), in vigore dal 26 giugno 2012 al posto del 36%, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019. È stato confermato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), che rimarrà di 96mila euro e che dal 2020 tornerà ai consueti 48mila euro. L’importo massimo della detrazione per singola unità immobiliare, quindi, fino a fine 2019 sarà ancora di 48mila euro (17.280 euro dal 2020 in poi).
 
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